La Gazzetta Ufficiale numero 195 del 21 agosto 2019 ha pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 5 luglio 2019 che porta importanti modifiche allo svolgimento dell’esame per conseguire la carta di qualificazione dei conducenti di veicoli industriali e autobus.
Con
questo Decreto, il ministero dei Trasporti modifica le norme per conseguire la
Cqc contenute nel Decreto del 20 settembre 2013. La principale novità è
l’introduzione dell’informatica nella prova d’esame: ora le domande cui i
candidati devono rispondere sono tratte, in modo casuale, da un database di
quesiti. Viene così creato un questionario
formato da settanta domande, cui il candidato deve rispondere
su un sistema informatizzato “vero” o “falso”, barrando
rispettivamente la lettera V o F, in un tempo massimo di novanta minuti (un’ora
e mezzo). Il testo precisa che delle settanta domande, quaranta riguardano gli
argomenti previsti dall’articolo 7 (lettera a del comma 4) del decreto del 20
settembre 2013, ossia la parte comune alle Cqc merci e passeggeri che riguarda
aspetti tecnici, norme sul lavoro, prevenzione e comportamento. Le altre trenta
domande riguardano le lettere b e c dello stesso articolo e sono quelle
dedicate al tipo di abilitazione scelta dal candidato. Per passare l’esame, il
candidato non deve fornire più di sette risposte sbagliate.
Nel
caso in cui l’esame è svolto da un autista
che ha già la carta di qualificazione per il trasporto di merci e
vuole conseguire anche quella per le persone, egli deve rispondere solo alle
trenta domande relative a quest’ultima abilitazione (ossia quelle previste
dalla lettera c del comma 4 dell’articolo 7 del Decreto del 20 settembre 2013.
In questo caso, il tempo a sua disposizione è di 40 minuti e il numero massimo
di errori ammesso per la promozione è tre. Nel caso inverso, ossia un autista
con Cqc passeggeri che vuole conseguire quella per le merci, il candidato deve
rispondere a trenta quesiti della lettera b, sempre nel tempo di 40 minuti e un
massimo di tre errori.
Se
il candidato ha già
l’attestato d’idoneità professionale per svolgere
l’attività di autotrasporto merci o passeggeri e vuole conseguire la carta di
qualificazione per il settore di cui è idoneo, deve rispondere solo alle 40
domande comuni ai comparti merci e passeggeri (ossi quelle della lettera a) in
un tempo di di 50 minuti e con un massimo di quattro errori. Invece, se tale
candidato con attestato vuole conseguire la Cqc per il suo settore e ha
frequentato il corso di formazione previsto dal comma 5 dell’articolo 9 del
Decreto del 20 settembre 2013, ottiene la carta di qualificazione della
tipologia per cui ha frequentato la parte pratica del corso senza esame, solo
esibendo alla Motorizzazione l’attestato di frequenza del corso stesso.
Per accedere all’esame, il candidato deve
presentare la domanda entro dodici mesi dalla data di validità dell’attestato
di frequenza del corso di formazione previsto dalla Legge. Il candidato che
supera l’esame riceve un duplicato della patente di guida con il codice
unionale 95, che certifica il conseguimento della Cqc, con indicazione della
data di scadenza della certificazione. Se il candidato non ha ancora conseguito
la patente superiore ma ha un’autorizzazione per esercitarsi alla guida per una
patente C, CE, D o DE ottiene una Cap che certifica il conseguimento della Cqc,
che deve presentare alla Motorizzazione quando affronterà l’esame per la
patente. Se passerà tale esame riceverà la patente con il codice unionale 95.
Che cosa succede invece ai candidati che non superano l’esame per la carta di
qualificazione? Potranno sostenere un nuovo esame, ma non prima di trenta
giorni dalla data di quello che non hanno superato.
LEGGI IL DECRETO MINISTERO TRASPORTI 5 LUGLIO 2019 SU RINNOVO ESAME CQC © TrasportoEuropa