Ecco come cambia esame per conseguire la Cqc

La Gazzetta Ufficiale numero 195 del 21 agosto 2019 ha pubblicato il Decreto del ministero dei Trasporti del 5 luglio 2019 che porta importanti modifiche allo svolgimento dell’esame per conseguire la carta di qualificazione dei conducenti di veicoli industriali e autobus.


Con questo Decreto, il ministero dei Trasporti modifica le norme per conseguire la Cqc contenute nel Decreto del 20 settembre 2013. La principale novità è l’introduzione dell’informatica nella prova d’esame: ora le domande cui i candidati devono rispondere sono tratte, in modo casuale, da un database di quesiti. Viene così creato un questionario formato da settanta domande, cui il candidato deve rispondere su un sistema informatizzato “vero” o “falso”, barrando rispettivamente la lettera V o F, in un tempo massimo di novanta minuti (un’ora e mezzo). Il testo precisa che delle settanta domande, quaranta riguardano gli argomenti previsti dall’articolo 7 (lettera a del comma 4) del decreto del 20 settembre 2013, ossia la parte comune alle Cqc merci e passeggeri che riguarda aspetti tecnici, norme sul lavoro, prevenzione e comportamento. Le altre trenta domande riguardano le lettere b e c dello stesso articolo e sono quelle dedicate al tipo di abilitazione scelta dal candidato. Per passare l’esame, il candidato non deve fornire più di sette risposte sbagliate.
Nel caso in cui l’esame è svolto da un autista che ha già la carta di qualificazione per il trasporto di merci e vuole conseguire anche quella per le persone, egli deve rispondere solo alle trenta domande relative a quest’ultima abilitazione (ossia quelle previste dalla lettera c del comma 4 dell’articolo 7 del Decreto del 20 settembre 2013. In questo caso, il tempo a sua disposizione è di 40 minuti e il numero massimo di errori ammesso per la promozione è tre. Nel caso inverso, ossia un autista con Cqc passeggeri che vuole conseguire quella per le merci, il candidato deve rispondere a trenta quesiti della lettera b, sempre nel tempo di 40 minuti e un massimo di tre errori.
Se il candidato ha già l’attestato d’idoneità professionale per svolgere l’attività di autotrasporto merci o passeggeri e vuole conseguire la carta di qualificazione per il settore di cui è idoneo, deve rispondere solo alle 40 domande comuni ai comparti merci e passeggeri (ossi quelle della lettera a) in un tempo di di 50 minuti e con un massimo di quattro errori. Invece, se tale candidato con attestato vuole conseguire la Cqc per il suo settore e ha frequentato il corso di formazione previsto dal comma 5 dell’articolo 9 del Decreto del 20 settembre 2013, ottiene la carta di qualificazione della tipologia per cui ha frequentato la parte pratica del corso senza esame, solo esibendo alla Motorizzazione l’attestato di frequenza del corso stesso.
Per accedere all’esame, il candidato deve presentare la domanda entro dodici mesi dalla data di validità dell’attestato di frequenza del corso di formazione previsto dalla Legge. Il candidato che supera l’esame riceve un duplicato della patente di guida con il codice unionale 95, che certifica il conseguimento della Cqc, con indicazione della data di scadenza della certificazione. Se il candidato non ha ancora conseguito la patente superiore ma ha un’autorizzazione per esercitarsi alla guida per una patente C, CE, D o DE ottiene una Cap che certifica il conseguimento della Cqc, che deve presentare alla Motorizzazione quando affronterà l’esame per la patente. Se passerà tale esame riceverà la patente con il codice unionale 95. Che cosa succede invece ai candidati che non superano l’esame per la carta di qualificazione? Potranno sostenere un nuovo esame, ma non prima di trenta giorni dalla data di quello che non hanno superato.

LEGGI IL DECRETO MINISTERO TRASPORTI 5 LUGLIO 2019 SU RINNOVO ESAME CQC © TrasportoEuropa

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