D.L. ”CURA ITALIA”: ecco i provvedimenti di interesse dell’autotrasporto

Finalmente, sulla G.U. del 17 marzo 2020, è stato bubblicato il Decreto legge n. 18, cosiddetto “CURAITALIA”.

Il provvedimento, assai corposo, con cui il Governo ha stanziato 25 miliardi, che dovrebbero mobilitarne circa 350, per affrontare le emergenze sanitarie, sociali ed economiche derivanti dall’epidemia di Coronavirus, richiede una attenta lettura, soprattutto per le parti relative ai provvedimeenti a sostegno del lavoro e delle imprese.

Ci riserviamo di farlo quanto prima, ricordando che le norme del decreto “Cura Italia” devono essere convertite in legge entro il 16 maggio 2020 e che durante l’iter di conversione saranno possibili ulteriori modifiche.

Intanto, per quanto riguarda l’autotrasporto, possiamo iniziare a evidenziare alcune questioni che il D.L. affronta e risolve:

> SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI ASSICURATIVI

il D.L., all’articolo 61, dispone che la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già previsti per le categorie del turismo dal D.L. 9 del 2 marzo scorso, si applichi anche ai soggetti esercenti il trasporto delle merci. Quindi

“sono  sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  30 aprile 2020:

– i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29  del  decreto  del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualita’ di sostituti d’imposta;

– i termini  relativi  agli  adempimenti  e  ai  versamenti  dei contributi previdenziali e   assistenziali   e   dei   premi   per l’assicurazione obbligatoria.

I  versamenti  di  cui  al  comma  1  sono  effettuati,   senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si fa luogo  al  rimborso  delle  ritenute,  dei contributi  previdenziali  nonche’  assistenziali  e  dei  premi  per l’assicurazione obbligatoria gia’ versati.” 

> REVISIONI E VISITE E PROVE DEI VEICOLI

L’articolo 92, comma 4, DEL d.l. prevede l’autorizzazione alla circolazione sino al 31 ottobre 2020 per tutti i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio prossimo (la stessa disposizione si applica anche per le visite di approvazione e collaudo di detti veicoli, artt. 75 e 78 del codice della strada).

La norma dovrebbe applicarsi anche a quei veicoli la cui revisione è scaduta prima dell’entrata in vigore del D.L., ma per i quali era stata regolarmente richiesta la prenotazione per la seduta di revisione, impossibilitata a realizzarsi per la chiusura degli UMC e dei Centri di revisione fuori sede.

Questa disposizione è stata emanata in considerazione dello stato di emergenza attuale e serve a consentire al nostro settore – vitale per la sussistenza dell’Italia – di poter svolgere regolarmente la propria attività anche in presenza di un’attività ridotta degli Uffici della motorizzazione civile o dei Centri autorizzati per la revisione fuori sede.

Va da se che una volta che verrà ripristinata la normale attività degli uffici si suggerisce alle imprese di riprendere a far effettuare i servizi di revisione ai propri mezzi di trasporto, senza attendere la scadenza del 31 ottobre 2020.

> PATENTI DI GUIDA

L’articolo 104, nel dettare una disposizione valida per tutti i documenti di riconoscimento, prevede anche la  proroga della validità della patente di guida, scaduta al 17 marzo o in scadenza dopo tale data, sino al 31 agosto 2020.

Su questa norma si resta in attesa di leggere eventuali provvedimenti attuativi del Ministero dei Trasporti, anche per il necessario raccordo con la disposizione, già emanata,  di proroga della validità della CQC al 30 giugno 2020, atteso che la maggior parte dei conducenti è in possesso del documento unificato denominato patente CQC .

Ricordiamo inoltre che, con specifico provvedimento del Ministero era stata già prorogata possibilità di condurre per chi, dovendo sottoporsi a visita di idoneità per la scadenza delle proprie patenti in questo periodo, non abbia potuto rinnovarle a causa della cessazione provvisoria dell’attività delle Commissioni mediche.

> TRASPORTO RIFIUTI

L’articolo 113 dispone il rinvio al 30 giugno 2020,  sia per la presentazione del MUD, cioè della dichiarazione ambientale dei rifiuti movimentati nel 2019, il cui termine normale era quello del 30 aprile, sia del pagamento del diritto d’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, anch’esso in scadenza al 30 aprile 2020.

Fonte: ASSOTIR

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