Informiamo che la Commissione europea ha presentato oggi (qui il testo, che trovate anche in allegato, e la press release) lo strumento SURE (European Instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency following the COVID-19 outbreak) che ha lo scopo di finanziare i meccanismi nazionali di supporto al reddito dei paesi più colpiti dalla crisi relativa all’emergenza COVID-19.
Lo strumento, di carattere temporaneo, potrà raggiungere un valore complessivo di massimo 100 miliardi di euro. Questo si basa su un sistema di prestiti da concedere agli Stati Membri per sostenere i regimi nazionali di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi. Per raggiungere il valore indicato di 100 miliardi di euro, la Commissione potrà fare ricorso a prestiti sui mercati internazionali dei capitali e agli istituti finanziari in nome dell’Unione europea.
La base giuridica di tale sistema di prestiti è regolamentata dall’articolo 122, paragrafo 2, del TFUE, che consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di fornire assistenza finanziaria ad hoc e su base temporanea a uno Stato membro in difficoltà, a determinate condizioni. La stessa base giuridica è stata utilizzata, durante la crisi finanziaria, per l’istituzione del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
Possono fare richiesta di prestito gli Stati Membri che dimostrano un aumento della spesa pubblica, dal 1 febbraio 2020, collegata al finanziamento di misure atte a contrastare la perdita di reddito dei lavoratori o misure similari, direttamente legate all’epidemia COVID 19.
A seguito della richiesta di assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro, la Commissione consulterà lo Stato Membro interessato per la verifica dell’entità effettiva dell’aumento della spesa pubblica e valuterà le condizioni del prestito, tra cui l’importo, la durata massima, il costo e le modalità tecniche per l’attuazione. Sulla base di tale consultazione, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta per l’assistenza finanziaria.
La Commissione prevede delle norme prudenziali da applicare al portfolio di prestiti. In particolare, la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che ne ricevono l’importo maggiore non potrà superare il 60% dell’importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro); gli importi dovuti dall’Unione in un determinato anno non potranno superare il 10% dell’importo massimo erogabile (il 60% di 100 miliardi euro); qualora uno Stato membro non riuscisse a effettuare un rimborso, la Commissione potrà mantenere i prestiti contratti a nome dell’Unione.
Viene richiesto agli Stati membri di contribuire allo strumento mediante forme di garanzia a sostegno dei prestiti. I contributi degli Stati membri sono erogati sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta. L’assistenza finanziaria verrà, dunque, messa a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri abbiano contribuito allo strumento tramite le garanzie, per almeno il 25% dell’importo massimo di 100 miliardi di euro.
Il Regolamento verrà discusso e approvato solamente in sede di Consiglio. Si prevede una prima discussione il prossimo 7 aprile all’Eurogruppo, in formato inclusivo, con tutti i Ministri delle Finanze dell’economia.
Segreteria generale ANITA