L’Antitrust promuove i nuovi costi minimi dell’autotrasporto

Come chiesto dai protagonisti del comparto, i “costi minimi” dell’autotrasporto torneranno, anche se in una versione diversa da quella che fu smontata, ad esito di una battaglia durata anni fra committenza e imprese del settore, da una storica sentenza della Corte di Giustizia Europea.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti reso noto di aver dato luce verde allo schema normativo sottopostole dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Uno schema che, innanzitutto, prevede una suddivisione del parco mezzi, individuando quattro classi di veicoli in base alla diversa massa complessiva. Per ognuna definisce poi quattro voci di costo per ognuna delle quali saranno fissati valori minimi e massimi (acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo e assicurazione, ammortamento, lavoro, energia). Uno studio per “determinare in maniera oggettiva i valori dei predetti costi indicativi” sarà affidato dal Ministero a un soggetto terzo, mediante procedura a evidenza pubblica.

“L’Autorità – si legge ancora nel bollettino settimanale dell’Antitrust – ha valutato nel complesso positivamente l’impostazione metodologica del nuovo schema sottoposto dal Ministero, in quanto suscettibile di mantenere sufficienti spazi per il confronto competitivo tra le imprese di autotrasporto nella definizione dei rispettivi prezzi. Infatti, la previsione di quattro grandi categorie di costi non appare suscettibile di fornire alle imprese elementi di costo prestabiliti con eccessivo dettaglio, consentendo alle stesse di muoversi in uno spazio di offerta esteso, come tale rispettoso della autonomia negoziale. Perché ciò avvenga, è tuttavia necessario che i valori di riferimento siano definiti in misura sufficientemente ampia sulla base di forcelle che tengano conto di un valore minimo e un valore massimo, a seguito di valutazioni oggettive. A tale proposito, s’intende che la definizione dei suddetti valori potrà anche avvenire a cura di un soggetto terzo, purché esso sia a tutti gli effetti indipendente e professionalmente idoneo”.

Non è chiaro, a quest’ultimo riguardo, perché il MIT non provveda da sé (e l’Antitrust non lo solleciti in proposito), dato che uno degli elementi su cui si basò il parere di incompatibilità della Corte quanto al vecchio schema era proprio il fatto che lo Stato avesse delegato ad un terzo (l’Osservatorio dell’Autotrasporto) la fissazione dei valori in questione.

Anche l’escamotage della forcella non è detto che possa passare il vaglio europeo: per la Corte, infatti, la restrizione della concorrenza è insita nella fissazione di una tariffa sotto la quale non si possa contrattare. E questo limite, ovviamente, esisterà anche col nuovo schema, come sommatoria delle quattro voci minime di costo di ogni categoria di veicoli. All’epoca, infine, i giudici opinarono sul fatto che la fissazione di costi minimi potesse essere correlata con la garanzia della sicurezza dei trasporti: quale giustificazione userà questa volta il MIT per la nuova normativa?

A.M.

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