I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale Covid-19 per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere. Ma superate le prime 9 settimane, il contributo aggiuntivo sarà di rilievo qualora l’impresa non abbia registrato riduzioni di fatturato. E’, pertanto, doveroso chiedersi se, in tal caso, sia più utile fruire di ammortizzatori ordinari, in alternativa alle seconde 9 settimane di ammortizzatore Covid-19, il cui onere contributivo è inferiore. Le valutazioni andranno fatte soprattutto considerando possibili criticità occupazionali future.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104) “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, diverse sono le aspettative confermate dall’art. 1 in materia di ammortizzatori sociali.
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Durata del trattamento di integrazione salariale
I datori di lavoro che, nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica hanno a disposizione ulteriori 18 settimane con casuale COVID-19 nazionale per il trattamento di integrazione salariale, delle quali le prime 9 utilizzabili da tutti i datori di lavoro senza alcun specifico onere. Per le successive 9 settimane, riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane, è previsto invece un contributo addizionale il cui ammontare è determinato dal raffronto del fatturato aziendale relativo al primo semestre del 2020 con quello del corrispondente semestre del 2019.
AttenzioneIn particolare, se la riduzione di fatturato è inferiore al 20%, il datore di lavoro dovrà versare un contributo pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; il contributo sale al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato.Mentre se la riduzione di fatturato è pari o superiore al 20% o se l’attività di impresa è stata avviata successivamente al 1° gennaio 2019, nessun contributo addizionale è dovuto. Pertanto, anche le aziende che non hanno subito contrazioni di fatturato possono accedere agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 dovendo però sostenere, per la seconda tranche di 9 settimane, il costo dell’oneroso contributo addizionale. |
Domanda: dalla presentazione all’autorizzazione
All’atto della presentazione della domanda di concessione all’Inps, il datore di lavoro dovrà comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza dell’eventuale riduzione di fatturato.
L’Inps autorizza i trattamenti, ed in base all’autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro dovrà versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale richiesta. Il decreto Agosto autorizza l’Inps e l’Agenzia delle Entrate a scambiarsi i dati ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di fatturato dichiarati.
In considerazione del fatto che le ulteriori complessive 18 settimane debbano essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2020 e che tale numero di settimane costituisce la durata massima del trattamento di integrazione richiedibile con causale COVID-19, l’integrazione già richiesta ed autorizzata ai sensi del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020), per periodi successivi al 12 luglio 2020, è da imputarsi alle prime 9 settimane disciplinate dal decreto Agosto.
Ciò significa che i datori di lavoro che non hanno interamente fruito delle prime 18 settimane previste dal D.L. 18/2020 perdono le settimane residue.
Superate le prime 9 settimane, come abbiamo visto, il contributo aggiuntivo sarà di rilievo qualora l’impresa non abbia registrato riduzioni di fatturato ed è, pertanto, doveroso chiedersi se, in tal caso, sia più utile fruire di ammortizzatori ordinari, in alternativa alle seconde 9 settimane di ammortizzatore Covid-19, il cui onere contributivo è inferiore (per esempio in caso di FIS il contributo è pari al 4%). Le valutazioni andranno fatte soprattutto considerando possibili criticità occupazionali future: in caso di futuro incerto potrebbe essere prudente sostenere un onere maggiore, ma mantenere ancora periodi di sospensione per il futuro.
Termini di presentazione delle domande
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di accesso all’ulteriore periodo di integrazione salariale viene confermato il termine decadenziale già disciplinato: le domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione il termine di decadenza è fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto Agosto e, quindi, il 30 settembre 2020.
In caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni all’Inps, il datore di lavoro dovrà inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento, oppure, se è posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (13 settembre) se tale ultima data è posteriore al termine ordinario.
Viene, inoltre, prevista una rimessione in termini: i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento delle prestazioni in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto, compresi quelli differiti in via amministrativa. I termini decadenziali, invece, che, in base alla disciplina ordinaria, si collocano fra il primo ed il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.
Fondamentale a questo punto sarà l’emanazione dei provvedimenti di prassi, sia per l’individuazione degli aspetti operativi che per il coordinamento delle nuove norme del decreto Agosto con quelle precedenti.
Diversi sono, infatti, gli aspetti che devono essere chiariti come, ad esempio, quale comportamento dovranno tenere le aziende che già nella prima metà di luglio avevano terminato le 18 settimane di cassa integrazione speciale COVID-19 e che sono state costrette ad attivare gli ammortizzatori sociali ordinari ex D.Lgs. n. 148/2015. In tali casi è auspicabile che l’Inps adotti procedure semplificate per la conversione dell’ammortizzatore ordinario in emergenziale ove l’impresa ritenesse ciò più utile.
Informativa e consultazione sindacale
Ultima annotazione va riservata alla informativa e la consultazione sindacale. La retroattività della norma rende ancor più inutile ogni procedura in tal senso. Il silenzio del decreto Agosto sul punto rinvia alle disposizioni già consolidate in materia.