LAVORO/NORMATIVA FISCALE ­ CORONAVIRUS ­ Decreto Legge Agosto ­ Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell¹economia

Informiamo che con decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 – allegato – il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Di seguito una sintesi delle principali misure contenute nel testo in oggetto, divise per argomenti di maggiore interesse.

Autotrasporto (Art. 84)
Sono state stanziate risorse aggiuntive al Fondo autotrasporto per 5 milioni di euro destinate ad aumentare gli importi delle spese non documentate.


Misure a sostegno del lavoro
• Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 1) I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di
concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di 9 settimane, che possono essere incrementate di ulteriori 9 settimane, da fruire solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane.
Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Si evidenzia che i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020 cd. “Cura Italia” (cfr. Circolari ANITA n. 8.114 e 8.226) che sono collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane (non sottoposti al pagamento del contributo addizionale,
previsto per le ulteriori 9 settimane).
Le ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e non sono più gratuite per tutti i datori di lavoro. Le aziende che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori 9 settimane versano un contributo addizionale determinato
sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
• al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
• al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
Per poter accedere alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, l’Istituto applicherà l’aliquota più alta pari al
18%.
L’articolo in commento – al comma 5 – inoltre prevede che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la
fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto Legge (30 settembre 2020).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente Decreto (30 settembre 2020), se
tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.