Il prossimo 30 Settembre scadrà il termine perentorio per la
presentazione al MIT delle domande per il rinnovo e la conversione in
assegnazione fissa delle autorizzazioni bilaterali per trasporti verso Paesi
extra U.E. A tal fine, gli interessati dovranno avvalersi della modulistica
allegata al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 e s.m.i. Nell’invio a mezzo
posta, farà fede il timbro postale di spedizione della raccomandata.
Per il rinnovo dell’assegnazione fissa, occorre che sulla relazione di traffico
interessata, nel periodo tra il 1° Ottobre 2020 e il 30 Settembre 2021, le
imprese abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni – con una media di almeno
due autorizzazioni/mese – con obbligo di comprovare detto utilizzo restituendo
al MIT i relativi titoli entro il 15 ottobre 2021. Analoga dimostrazione va
data per la conversione in assegnazione fissa, delle autorizzazioni ottenute
durante l’anno a titolo precario.
Si ricorda, inoltre, che:
– la seconda quota dell’assegnazione fissa va necessariamente chiesta entro il
31 Ottobre 2021, pena il venir meno, per l’impresa titolare, della garanzia di
continuarne a disporre in quanto le relative autorizzazioni entreranno a far
parte del contingente precario a disposizione delle imprese richiedenti;
– ai fini dell’istruttoria delle domande successive, le imprese sono tenute a
restituire tutte le autorizzazioni assegnate, comprese quelle non utilizzate,
non appena scaduto il termine di validità.
Le domande per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT e per la
partecipazione alla graduatoria 2021, vanno presentate entro il 31 ottobre
2021.
Differentemente dello scorso anno, il Ministero ha preannunciato il ripristino
della possibilità di ottenere l’autorizzazione anche per i veicoli di categoria
euro V, per cui il contingente complessivo a disposizione dell’Italia sarà di
482 autorizzazioni – a differenza delle 536 dello scorso anno.
Per la formazione della graduatoria, i punteggi sono stabiliti secondo gli
artt. 3 – 4 – 5 del Decreto Dirigenziale 19 luglio 2013 e dalle successive
modifiche apportate dall’art. 1 commi 4 – 5 – 6 – 7 del Decreto Dirigenziale 11
settembre 2015. In particolare, rilevano una serie di criteri tra i quali i
veicoli in disponibilità di classe euro V e VI, in eccedenza rispetto al numero
di autorizzazioni multilaterali di cui è titolare l’impresa richiedente, e il
numero di assegnazioni fisse e precarie che fanno capo sempre all’impresa.
In merito al rinnovo della CEMT – senza la penalizzazione del 10%, prevista in
caso di utilizzo insufficiente dell’autorizzazione – ricordiamo che l’impresa,
nei primi 11 mesi dell’anno, deve aver svolto almeno 11 viaggi nell’area CEMT –
media 1 percorso/mese, con esclusione di quelli svolti tra due o più Paesi
dello Spazio Economico Europeo – e disporre di veicoli di categoria ecologica
idonea rispetto alle autorizzazioni da rinnovare.