Pacchetto Mobilità: varati due Regolamenti per contrastare i comportamenti pericolosi o le pratiche scorrette

Le imprese rischiano di perdere l’onorabilità o vedersi privare dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

L’Unione Europea continua la propria azione per rendere davvero efficace il cosiddetto “Pacchetto Mobilità” e per cercare di uniformare l’azione di controllo e di repressione dei comportamenti pericolosi dei conducenti alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci, così come ai comportamenti di quelle imprese che utilizzino i comportamenti “troppo allegri” dei propri dipendenti come strumento di dumping nei confronti dei propri concorrenti presenti sul mercato che, invece, esercitano correttamente il compito di formazione, informazione e controllo sui propri autisti, al fine del rispetto delle normative sulla sicurezza della circolazione e sulla regolarità dei servizi eseguiti.

Così, lo scorso 02/05/2022 la Commissione ha adottato due Regolamenti di esecuzione che entreranno ambedue in vigore il prossimo 23 maggio:

– Il Regolamento di Esecuzione (UE)2022/694 della Commissione, del 2 maggio 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada

– Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/695 della Commissione del 02/05/22, recante modalità di applicazione della Dir. 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la formula comune per calcolare il fattore di rischio delle imprese di trasporto

Esaminiamo di cosa si tratta, premettendo che, come tutti i Regolamenti, essi sono immediatamente applicativi, in quanto non necessitano di un recepimento nella normativa nazionale, anche se appare opportuno che il MIMS esponga, con propri atti normativi o di prassi, le modalità con cui intende attuare le nuove norme europee.

Cosa accade con il Regolamento 2022/694

1. Si introducono, aggiungendole a quelle già previste nel Regolamento (UE) 2016/403,  nuove ipotesi sanzionatorie dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e si ridefiniscono i livelli di gravità delle infrazioni.

2. Si precisa il modo di calcolare il cumulo delle infrazioni commesse tali da rendere obbligatoria l’apertura, da parte degli Stati membri, delle procedure per determinare se il gestore dei trasporti o l’impresa i cui dipendenti hanno commesso tali infrazioni possano ancora godere del requisito dell’onorabilità, che, com’è noto, è uno dei requisiti necessari per l’esercizio della professione di autotrasportatore

3. Per queste nuove ipotesi, la Commissione introduce, rispetto al 2016, una novità trasversale: il metro di considerazione delle infrazioni non è più, come in passato il conducente, ma il veicolo.

La conclusione è che saranno, d’ora in poi, più gravemente colpite, queste infrazioni:

TEMPI DI GUIDA E RIPOSO

Ale infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 561/2006 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi (IMG):

•     mancato riposo compensativo per due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi;

•     periodo di riposo settimanale regolare o periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuati a bordo del veicolo;

•     il mancato sostegno del datore di lavoro rispetto alle spese per l’alloggio fuori dal veicolo;

•     la mancata organizzazione da parte dell’impresa di trasporto dell’attività dei conducenti finalizzata a fare in modo che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività aziendale o rientrare nel luogo di residenza.

TACHIGRAFO

Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) 165/2014 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi (IMG):

•     il mancato utilizzo o utilizzo scorretto del simbolo «nave traghetto/convoglio ferroviario;

•     il mancato inserimento delle informazioni richieste sul foglio di registrazione;

•     la mancata indicazione nelle registrazioni dei simboli dei paesi in cui il conducente ha iniziato, terminato e attraversato la frontiera nel corso del periodo di lavoro giornaliero.

TRASPORTO INTERNAZIONALE E CABOTAGGIO

Alle infrazioni presenti nel Regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state aggiunte le seguenti ipotesi, giudicate tutte come infrazioni molto gravi (IMG):

•     esecuzione di un trasporto di cabotaggio non conforme alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore dello Stato ospitante;

•     nuova esecuzione di trasporti di cabotaggio di uno Stato prima di quattro giorni dal termine dell’ultimo trasporto di cabotaggio legittimo nello stesso stato;

•     l’impossibilità del trasportatore di produrre prove che attestino il precedente trasporto nel caso in cui il veicolo si trovi nello Stato membro ospitante durante il periodo di quattro giorni che precede il trasporto internazionale e di esibire tali prove durante un controllo su strada.

OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Sono state aggiunte, classificate anch’esse come infrazioni molto gravi (IMG) le infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) sulle obbligazioni contrattuali

NORMATIVA SUL DISTACCO TRASNAZIONALE DEI CONDUCENTI

Sono state aggiunte, ed è uno degli elementi più interessanti in quanto rende più efficaci le norme contenute nel PACCHETTO MOBILITA’ a questo riguardo, le infrazioni alla Direttiva EU 2020/1057 sul distacco dei lavoratori nel trasporto su strada:

– Informazioni incomplete sulla dichiarazione di distacco: Infrazione grave (IG)

– Mancata trasmissione di una dichiarazione di distacco allo Stato membro in cui il conducente è distaccato, al più tardi all’inizio del distacco: Infrazione molto grave (IMG)

– Dichiarazione di distacco per i conducenti falsificata: Infrazione molto grave (IMG)

– Impossibilità del conducente di presentare una dichiarazione di distacco valida: Infrazione molto grave (IMG)

– Mancata messa a disposizione del conducente di una dichiarazione di distacco valida: Infrazione molto grave (IMG)

– Mancata trasmissione allo Stato membro ospitante dei documenti richiesti entro otto settimane dalla data della richiesta: Infrazione molto grave (IMG)

– Mancato aggiornamento, da parte del trasportatore, delle dichiarazioni di distacco nell’interfaccia pubblica connessa all’IMI: Infrazione grave (IG).

Quando scatta la procedura per la perdita dell’onorabilità?

Il Regolamento 2022/694 riconferma che anche una sola infrazione alle norme contenute nell’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 giustifica l’avvio della procedura per l’eventuale perdita del requisito dell’onorabilità.

Per le altre infrazioni, invece, l’allegato II al Regolamento stabilisce che gli Stati membri dovranno tener conto dei seguenti fattori:

a. gravità dell’infrazione (IG o IMG)

b. durata (almeno un anno dalla data del controllo)

c. numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti (media annua)

In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:

– 3 IG/per veicolo/per anno = 1 IMG

– 3 IMG/per veicolo/per anno = avvio di procedura nazionale sull’onorabilità

La Commissione infine precisa che il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l’anno.

Cosa accade con il Regolamento 2022/695

1. la Commissione prende atto che “I sistemi nazionali di classificazione del rischio introdotti dagli Stati membri per orientare in maniera più efficace i controlli nei confronti delle imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono basati su metodi di calcolo nazionali diversi. Ciò ostacola la comparabilità e lo scambio di informazioni sui punteggi di rischio nel contesto dell’applicazione transfrontaliera”.

2. La formula comune per calcolare il fattore di rischio di un’impresa dovrebbe contribuire in modo significativo all’armonizzazione delle prassi in materia di controlli in tutta l’Unione, garantendo che tutti i conducenti e le imprese di trasporto siano trattati allo stesso modo per quanto riguarda i controlli e le sanzioni ai sensi delle norme applicabili dell’Unione.

3. D’altra parte la direttiva 2006/22/CE impone alla Commissione di adottare, mediante atti di esecuzione, una formula comune per calcolare il fattore di rischio di un’impresa e di far sì che essa tenga conto di tutte le infrazioni che possono incidere sul fattore di rischio delle imprese, ovvero:

– le disposizioni in tema di orari di guida e di riposo e di corretto utilizzo del tachigrafo digitale,

– le disposizioni nazionali in materia di orario di lavoro dei lavoratori mobili,

– le disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009, che, oltre alle già richiamate norme sui tempi di guida, riposo e lavoro,  riguardano: i pesi massimi e le dimensioni massime dei veicoli commerciali nel traffico internazionale; la qualificazione iniziale e la formazione continua dei conducenti; l’idoneità a viaggiare su strada dei veicoli commerciali, compreso il controllo tecnico obbligatorio dei veicoli a motore; l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada ovvero l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada; la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada; l’installazione e l’uso di limitatori di velocità per determinate categorie di veicoli; le patenti di guida; l’accesso alla professione; il trasporto degli animali.

Nel predisporre tale formula, infine, occorre prendere in considerazione il numero, la gravità e la frequenza delle infrazioni in rapporto alla dimensione dell’impresa ed al numero di veicoli che essa fa circolare, i risultati dei controlli in cui non sono state rilevate infrazioni e se l’impresa di trasporto su strada utilizza il tachigrafo intelligente su tutti i suoi veicoli.

Come si calcola il rating di rischio dell’impresa e quando scattano i controlli?

Ricordiamo che la UE ha istituito un meccanismo di scambio di informazioni tra tutti gli Stati membri – l’ERRU – che consente di attribuire all’impresa una penalizzazione del proprio Rating a prescindere dal Paese in cui l’infrazione è stata commessa.

Quindi lo Stato francese, ad esempio, informerà l’Amministrazione italiana circa un’eventuale infrazione commessa da un’impresa italiana in Francia e sarà compito dell’Amministrazione italiana di applicare all’impresa la penalizzazione nel punteggio che, una volta che sarà varata la normativa nazionale da parte del MIMS, potrà persino portare al ritiro dell’autorizzazione all’esercizio dell’autotrasporto.

Per quanto riguarda la vera e propria formula con cui all’impresa saranno attribuiti i punti di penalizzazione rimandiamo alla lettura dell’allegato al Regolamento 2022/695, limitandoci in questa sede a ricordare che:

– Il periodo di tempo durante il quale un’infrazione è conteggiata nella formula è di due anni.

– Gli operatori dei trasporti sono classificati, sulla base del loro punteggio, nelle fasce di rischio seguenti:

– operatori sui quali non sono stati effettuati controlli (fascia grigia);

0-100 punti – operatori a rischio basso (fascia verde);

101-200 punti – operatori a rischio medio (fascia gialla);

201 punti o più – operatori a rischio elevato (fascia rossa).

– Il punteggio ponderato di un controllo individuale («i») è calcolato applicando i fattori di ponderazione («v») seguenti a seconda del tipo di infrazione: IM = 1; IG = 10; IMG = 30; IPG = 90.

– Il fattore di rischio finale di un’impresa tiene conto del numero totale di controlli effettuati («r»), sia su strada sia nei locali dell’impresa, compresi i controlli durante i quali non sono state rilevate infrazioni.

– I controlli durante i quali non sono rilevate infrazioni sono registrati con zero punti.

– Il punteggio ponderato di un singolo controllo tiene conto di tutti i veicoli controllati («N»).

– La data dell’infrazione tenuta in considerazione nella formula comune è considerata la data in cui l’infrazione è divenuta definitiva, ossia non più soggetta a riesame. Le infrazioni sono conteggiate una sola volta nella formula.

– Se durante un controllo nei locali di un’impresa di trasporto si accerta che l’intero parco veicoli è dotato di tachigrafo intelligente in applicazione del capo II del regolamento (UE) n. 165/2014, il punteggio finale è moltiplicato per un fattore pari a 0,9 («g»).

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.