Interscambio pallet: ecco la nuova normativa

Necessario restituire a destino lo stesso numero di pallet che si sono ricevuti in uno alla consegna.

Il 19 maggio 2022, la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato le norme di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina“.

Tra le norme approvate nel percorso parlamentare, sono stati inseriti tre articoli (art. 17-bis, 17-ter e 17-quater) con in quali è stato istituito un sistema di interscambio di pallet, o, più precisamente, l’obbligo di restituire a destino lo stesso numero di pallet che si sono ricevuti in uno alla consegna delle merci trasportate.

La possibilità di inserire una norma siffatta in un Decreto-legge avente ad oggetto le conseguenze della crisi ucraina si spiega con il fatto che Ucraina e Russia sono due importanti Paesi che forniscono sia legname, sia pedane e che da tali Paesi il rifornimento si è interrotto sin dallo scorso febbraio con conseguenze notevoli sul prezzo di questi fondamentali imballaggi, passato mediamente da 8 a 24 euro per pallet.

Come prevede l’art. 17-bis del D.L. convertito, il nuovo sistema riguarda i pallet standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci e quindi i pallet (UNI EN ISO 445).

Tali pallet, recita la norma, sono costituiti da “piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un’altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata come supporto per la raccolta, l’immagazzinamento, la movimentazione e il trasporto di merci e di carichi. Essa può essere costruita o equipaggiata con struttura superiore”.

I pallet vengono prodotti in modelli standardizzati in una serie di tipologie di pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato rispondendo alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi” nonché interscambiabili in quanto riutilizzati e non ceduti a titolo di vendita al destinatario della merce.

La nuova normativa prevede che i soggetti che ricevano, a qualunque titolo (tranne ovviamente la compravendita), i pallet “sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti”.

Tale obbligo, prosegue la norma “permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi”, tranne il caso in cui siano stati espressamente dispensati.

La tipologia dei pallet da restituire è quella indicata sui relativi documenti di trasporto del mittente e “non è modificabile dai soggetti riceventi”.

Se il soggetto che deve restituire il pallet non può farlo, deve emettere un voucher, digitale o cartaceo, che vale come “titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell’emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire”.

Se il voucher non possiede tali informazioni, il possessore può “richiedere immediatamente, al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti”.

Se entro sei mesi dall’emissione del voucher non viene riconsegnato il pallet, il soggetto che deve farlo deve pagare un importo pari al valore di mercato della pedana. Se invece l’emittente del voucher restituisce il pallet o paga il valore corrispondente, il proprietario del voucher deve restituirglielo, annullandone gli effetti di cui all’art. 1992 del C.C.

La nuova normativa prevede che ogni patto contrario a queste norme sia automaticamente nullo.

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge il ministero per lo Sviluppo Economico è tenuto ad emettere un Decreto che stabilisca “le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento” e, contemporaneamente, a chi sia affidata la vigilanza sulla corretta applicazione delle nuove regole.

Ricordiamo infine, che la nuova norma nulla aggiunge a quanto prescritto dall’art. 11 bis del D.lgs. 286/05 e ss. mm. ed ii. circa il riverbero che la nuova disciplina sull’interscambio dei pallet potrà avere sul vettore.

Per il vettore valgono infatti le seguenti regole, contenute appunto nell’art. 11 bis:

1. Nell’ipotesi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell’operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

2. Qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Fonte: ASSOTIR

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