Previste sanzioni da 4.001 a 6.000 euro.
Il 2 settembre è entrata in vigore in Spagna la tredicesima disposizione aggiuntiva della Legge 16 del 30 luglio 1987 sul regolamento del trasporto terrestri, che vieta ai conducenti di veicoli industriali, con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, di partecipare al carico o scarico delle merci e dei loro imballaggi, o dei container.
“Si tratta di una misura richiesta da molti anni per migliorare le condizioni di lavoro dei professionisti del trasporto merci su strada”, ha affermato José María Quijano, segretario generale della Confederazione spagnola del trasporto merci (CETM), e ottenuta dopo un accordo raggiunto lo scorso dicembre con il Ministero dei trasporti, mobilità e agenda urbana.
“Un conducente deve dedicarsi a tempo pieno alla guida del veicolo, e non ad altre attività che tolgono solo tempo al suo lavoro. Si tenga presente che guidare un mezzo pesante è un’attività difficile e faticosa e, per motivi di sicurezza stradale, un conducente deve essere sufficientemente riposato e pronto ad affrontare il traffico”, ha affermato Quijano.
La modifica del regolamento prevede anche sanzioni in caso di inosservanza di tale provvedimento, da 4.001 a 6.000 euro. Tuttavia, sono previste anche delle eccezioni che qualsiasi vettore, nazionale o internazionale, deve considerare quando esercita la propria attività sul territorio spagnolo. Una di queste è il trasporto di break-bulk tra il centro di distribuzione e il punto vendita.
In questo caso, la normativa definisce il break-bulk come il sistema di trasporto in cui sono necessarie operazioni di movimentazione preventiva, groupage, classificazione o altre attività simili, e stabilisce che “i conducenti possono partecipare allo scarico di spedizioni break-bulk tra un centro di distribuzione e il punto vendita, a condizione che tale attività non influisca sul loro periodo di riposo giornaliero o, a seconda dei casi, a condizione che sia svolta nell’ambito della giornata lavorativa e che consenta loro di tornare al centro operativo abituale o luogo di residenza. Possono altresì partecipare al carico e scarico di spedizioni break-bulk tra un centro di distribuzione e il punto vendita a condizione che, oltre a quelle di cui sopra, tale attività sia svolta nell’ambito di un contratto tra lo spedizioniere e il vettore di durata pari o superiore a un anno”.
“Un altro aspetto da sottolineare è che se il vettore effettua il carico o lo scarico della merce, perché concordato prima del trasporto, questo verrà fatturato separatamente dal servizio di trasporto, sia perché è stato effettuato da personale altro rispetto al conducente o da quest’ultimo quando le circostanze lo consentono e sono soddisfatti i requisiti stabiliti dal regolamento”.
Sanzioni per i tempi di attesa
Come per le operazioni di carico e scarico merci, anche i tempi di attesa sono regolati da un regime sanzionatorio, volto a prevenire qualsiasi tipo di pratica abusiva. Infatti, il regio decreto-legge n.3 del 1 marzo 2022, sulle misure per migliorare la sostenibilità del trasporto merci su strada e il funzionamento della catena logistica, specifica che “quando il veicolo deve attendere per un periodo superiore a un’ora fino al completamento delle operazioni di carico o scarico, il vettore può chiedere un risarcimento al mittente per il fermo”.
“Salvo che in questo caso non sia stato espressamente concordato un risarcimento più elevato, il fermo del veicolo per cause non imputabili al vettore, comprese le operazioni di carico e scarico, dovrà essere risarcito finanziariamente a seconda del tempo di fermo. Secondo le nuove disposizioni, quando il fermo si protrae per più di un giorno, il secondo giorno è previsto un indennizzo di un importo pari a quello del primo giorno, maggiorato di un ulteriore 25%. In caso di fermo del veicolo per più di due giorni, il terzo giorno e quelli successivi verranno risarciti con un importo pari a quello del primo giorno più il 50%”. Leggi tutta la notizia
Fonte: FRESH PLAZA