Le novità introdotte dalla nuova circolare.
L’Agenzia delle Dogane, attraverso la circolare n. 16 del 29 maggio 2024, ha apportato modifiche ed integrazioni alla circolare n. 10/D/2024 precedentemente rilasciata dalla stessa Agenzia.
Novità introdotte dalla nuova circolare
La recente circolare emessa dall’Agenzia delle Dogane ha fornito chiari dettagli sulla compilazione della dichiarazione di transito. Si è specificato che, data la molteplicità di variabili che influenzano la durata di un trasporto, non è possibile stabilire preventivamente dei termini limite, nemmeno a titolo indicativo, da rispettare a livello nazionale o territoriale. Il termine dichiarato deve essere adottato, salvo interventi di modifica giustificati effettuati dalla dogana durante i controlli.
Indicazioni specifiche da seguire
La circolare enfatizza che nella dichiarazione di transito non devono essere incluse indicazioni generiche, ambigue o contraddittorie (come ad esempio riferimenti a camion, aereo, o rimorchio) riguardanti il mezzo di trasporto scelto per la consegna al fine di impedirne eventuali sostituzioni durante il tragitto.
Esenzioni per i soggetti AEO
I soggetti che godono dello status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) possono essere esentati dall’obbligo di specificare l’identificativo del mezzo di trasporto nella dichiarazione di transito, inserendo invece il codice relativo al loro certificato AEO nell’apposito campo.
Merci trasportate con unità di trasporto multimodale
Qualora, al punto di partenza, non sia possibile conoscere l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento del rilascio delle merci per il transito, il titolare del regime di transito può essere autorizzato a indicare – nei documenti di accompagnamento – il numero identificativo del container, cassa mobile o semirimorchio. Tuttavia, è necessario che tali unità di trasporto multimodale siano dotate di numeri univoci, chiaramente visibili sulla stessa unità di trasporto.
Fonte: CONFARTIGIANATO TRASPORTI