Il lavoratore distaccato rientra nel regime di sicurezza sociale del luogo di lavoro nel caso in cui sostituisca un altro lavoratore distaccato, anche se tali soggetti non sono stati distaccati dallo stesso datore di lavoro
Con sentenza nella causa C-527/16, pubblicata il 6 settembre scorso, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata in merito al regime di sicurezza sociale dei lavoratori distaccati, affermando che al lavoratore distaccato va applicato il regime di sicurezza sociale del luogo di lavoro nel caso in cui sostituisca un altro lavoratore distaccato, anche se tali lavoratori non sono stati distaccati dallo stesso datore di lavoro.
Tuttavia, un certificato A1 che attesta l’affiliazione del lavoratore alla sicurezza sociale dello Stato membro di origine vincola, fintantoché esso non sia stato ritirato o dichiarato non valido da tale Stato, sia le istituzioni di sicurezza sociale sia i giudici dello Stato membro in cui sono svolti i lavori, salvo nei casi di frode o di abuso.
Continua con Giurisprudenza del trasporto – Ottobre 2018