La DG Motorizzazione del MIT ha emanato la circolare indicata in oggetto –
allegata – con la quale ha fornito ulteriori aggiornamenti rispetto alla circolare MIT 13 agosto 2020 (cfr. circolare n.8.421 del 25 agosto 2020) in considerazione dell’adozione da parte della Commissione europea della Decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591final “che autorizza l’Italia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all’articolo 2 del
regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio”, in materia di CQC ed dei relativi corsi di formazione.
Il termine di cessazione dello stato di emergenza per quanto riguarda i
documenti e le abilitazioni indicate in oggetto, resta il 31 luglio 2020 e non il 15 ottobre 2020, come erroneamente comunicato nella precedente circolare ministeriale. Ciò significa che il termine di 90 giorni di proroga dalla fine emergenza – laddove previsto – corrisponde al 29 ottobre 2020.
Con Decisione del 20 agosto 2020 C (2020) 5591final, pubblicata su GUCE
L277 del 26 agosto 2020 – allegata – in particolare, la Commissione UE ha autorizzato l’Italia ad applicare una proroga di 4 mesi del periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, per l’attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (direttiva 2003/59/CE) e della validità della CQC.
L’Italia ha chiesto una proroga in quanto ha ritenuto impraticabile fino al 31 dicembre 2020 la partecipazione ai corsi di formazione periodica ed il rinnovo delle CQC a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione di Covid-19 che hanno portato alla sospensione dell’attività formativa tra il 9 marzo e il 28 maggio 2020, attività che è ripresa soltanto nella prima settimana di giugno 2020.