Ordine pubblico – Blocco stradale – Art. 23 del D.L. 4.10.2018, n. 13

Nell’ambito del decreto sicurezza ormai divenuto legge è stato previsto un robusto inasprimento del sistema sanzionatorio in caso di blocco stradale sino ad oggi ritenuto un semplice illecito amministrativo.
Le nuove disposizioni, che potrebbero avere un effetto deterrente anche sulle forme di assembramento spesso messe in atto nel settore dei trasporti e della logistica in generale, configurano infatti il reato di blocco stradale, come già avveniva per i blocchi di strade ferrate, di zone portuali e di acque interne, prevedendo la pena della reclusione da 1 a 6 anni.
In particolare sarà punito “chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria”. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone ovvero se è accompagnato da minacce o da violenza su persone o cose.
Viene peraltro previsto che continuerà ad essere punito con una sanzione amministrativa (da 1 a 4 mila euro) “chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria ostruendo la stessa con il proprio corpo. La medesima sanzione si applica anche ai promotori e agli organizzatori”. Le nuove disposizioni intervengono inoltre sul Testo Unico in materia di immigrazione prevedendo che la condanna con sentenza definitiva per il reato di blocco stradale costituirà causa ostativa all’ingresso dello straniero in Italia e conseguentemente determinerà il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno.

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