Novità per i corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica per il conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente
(CQC). Il Ministero, attraverso una nuova circolare, ha
accorpato in un unico testo le disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e di
formazione periodica, nonché di esami per il conseguimento
della qualificazione e sostituisce, contestualmente, precedenti circolari
ministeriali.
La Direzione Generale
per la Motorizzazione ha chiarito che, per quanto concerne
la formazione periodica, la qualificazione professionale ha validità 5 anni e
un corso di formazione periodica finalizzato al rinnovo del titolo può essere
frequentato: nei 3 anni e sei mesi precedenti la data di scadenza della
validità della CQC posseduta (in tal caso il titolo è rinnovato a far data dal
primo giorno successivo a quello di scadenza del documento rinnovato) entro 2
anni successivi alla data di scadenza del titolo posseduto (in tal caso il
titolo è rinnovato a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di
formazione periodica). Nell’attesa del rinnovo, è precluso l’esercizio dell’attività
professionale di autotrasporto.
La qualificazione CQC per trasporto persone può essere rinnovata senza
limitazioni d’età, essendo condizione necessaria e sufficiente che sia
rinnovata la patente di categoria
D o DE presupposta.
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