Fase 2: riprendono con la necessaria cautela, le visite e prove dei veicoli presso i Centri privati

Modificato l’elenco delle attività indifferibili eseguite presso gli UMC.

 La conversione in legge del D.L. 18/2020 (il cosiddetto D.L. “Curaitalia”) ha prorogato la validità di alcuni atti amministrativi  e modificato i termini relativi ad alcuni procedimenti amministrativi già sospesi del citato D.L. 18/2020.

 A ciò si aggiunga il varo del D.P.C.M. del 26 aprile scorso, quello per intenderci, che inaugura la cosiddetta “Fase 2 dell’emergenza COVID-19″.

 La Circolare 2807 del 30 aprile 2020 preso atto della “Fase 2”, oltretutto, modifica l’elenco delle attività indifferibili che gli Uffici territoriali della Motorizzazione Civile devono offrire all’utenza anche in questa fase di non superata emergenza epidemiologica già defniti con la precedente circolare prot. n. 2394 del 16 aprile 2020 .

 Rinviando alle due Circolari per i nuovi termini di validità di autorizzazioni alla circolazione e di sospensione dei termini procedimentali, come pure di  differimento dei termini di alcune operazioni tecniche, elenchiamo di seguito le attività indifferibili, da rendersi in presenza, presso gli U.M.C.:

 1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli,da rendersi,anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);

 2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);

 3. Rilascio del certificato di approvazione ADR barrato rosa“(dal 25 maggio 2020)

 4. Immatricolazione,reimmatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;

 5. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento,sottrazione o distruzione (c.c.non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);

 6. Visite periodiche ATP;

 7. Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE,da rendersi anche in regime di L.870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);

 8. Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);

 9. Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera:rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

 10. Trasporto di merci in ambito extra UE:compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato)  Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisioni in Italia;

 11. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

 12. Autorizzazioni per i servizi di linea rilascio della documentazione da tenere a bordo;

 13. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità,deterioramento,distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);

 14. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);

 15. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);

16. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

 La Circolare poi, preso atto dell’avvio della “FASE 2” e della possibilità, quindi, di riavvio delle sedute di revisione e delle altre attività tecniche di visita e prova a norma dell’art. 75 /78 del C.d.S.effettuate presso privati, ritiene infine utile far espresso riferimento  alla “ineludibile necessità di adottare, almeno in una prima fase, la massima cautela nella ripresa delle attività, in particolare in ambito legge n. 870/86″.

 In merito, la Circolare ritiene opportuno dettare le seguenti linee guida per le verifiche e prove presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da essi predisposte in territorio provinciale.

 Esse, secondo la Circolare, “devono essere limitate, per quanto possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell’UMC, soltanto qualora il richiedente avrà garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l’utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del richiedente”.

Fonte: ASSOTIR

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.