Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Unione Europea – Proroga validità documenti in ambito comunitario

Dal 28 maggio per quanto riguarda il trasporto marittimo e dal 4 giugno per quanto riguarda l’autotrasporto e il trasporto ferroviario saranno operativi i Regolamenti europei in oggetto che recano norme per la continuità dei servizi di trasporto nella fase emergenziale in atto.
In particolare per quanto riguarda il settore dell’autotrasporto sono previste le se-guenti proroghe:

  • di sette mesi delle CQC, dei termini per effettuare i corsi di formazione periodica, delle patenti e dei certificati di revisione dei veicoli in scadenza tra l’1 febbraio e il 31 agosto 2020;
  • di sei mesi della circolazione dei veicoli per i quali nel periodo tra l’1 marzo e il 31 agosto 2020 non sia stato possibile effettuare l’ispezione periodica dei tachigrafi, della possibilità di guidare eseguendo registrazioni manuali dei dati a condizione che venga dimostrato che l’autista abbia richiesto il rinnovo o la sostituzione della carta tachigrafica, nonché delle licenze comunitarie, delle relative compie conformi e degli attestati dei conducenti in scadenza tra l’1 marzo e il 31 agosto 2020;
  • di 12 mesi per la valutazione da parte delle autorità competenti del requisito della capacità finanziaria ai fini dell’accesso alla professione.
    Per il trasporto ferroviario è stata prevista la proroga per sei mesi dei certificati di sicurezza, delle certificazioni dei macchinisti e delle licenze delle imprese ferroviarie in scadenza tra l’1 marzo e il 31 agosto 2020.
    In tutti i casi è stato previsto che gli Stati possano chiedere un’ulteriore proroga non superiore a sei mesi nel caso in cui l’emergenza non consentisse il normale ri-pristino della situazione e che, laddove gli Stati membri scelgano di non applicare le suddette proroghe come misura nazionale non possano comunque essere impedite le attività dei mezzi di trasporto provenienti da Paesi che ne abbiano usufruito.
    Per il trasporto marittimo è stata confermata la possibilità per gli Stati membri e le Autorità di Sistema Portuale di differire, ridurre o revocare i diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura portuale.
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