TRASPORTI INTERNAZIONALI – COVID-19 – Regolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021

Sulla GUCE del 22 febbraio 2021, serie L 60, è stato pubblicato il Regolamento in oggetto, il quale prolunga alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni, nonché rinviate alcune verifiche ed attività formative periodiche in materia di trasporti stradali, già prorogati dal Regolamento UE 2020/698 (cfr. circolare n.8.289 del 28 maggio
2020).
Riguardo al trasporto stradale, evidenziamo gli aspetti di interesse per le imprese:

Direttiva 2014/45/UE

  • revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto o che dovrebbero essere effettuati tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi;
  • certificati di revisione con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano valide per un periodo di 10 mesi.
    Direttiva 2003/59/CE
  • formazione periodica: i termini per il completamento della formazione periodica altrimenti scaduti tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi;
  • codice armonizzato “95” (direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guida o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 10 mesi dalla data indicata su di essi;
  • codice armonizzato “95”: tale codice avente scadenza ricompresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in virtù della proroga accordata dal regolamento 2020/698, è estesa di altri
    6 mesi e comunque non oltre il 1 luglio 2021;
  • carte di qualificazione del conducente (direttiva 2003/59/CE), con scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.

Continua nei documenti allegati

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