Decreto Legge Sostegni – Ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro e salute

Con decreto legge cd. “Sostegni” n. 41 del 22 marzo 2021

il Governo ha emanato ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese nonché alcune misure in tema di lavoro e di carattere fiscale.

Tale Decreto legge interviene anche sulle norme nazionali di recepimento del Quadro temporaneo per la concessione degli aiuti di Stato, con l’obiettivo di allinearle alle numerose modifiche apportate a quest’ultimo nel corso degli ultimi mesi.

Nella circolare in commento evidenziamo le misure di interesse per tutte le imprese.

Misure a sostegno del lavoro

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga (art. 8)

È stato previsto che i datori di lavoro privati, che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia e siano destinatari della CIGO, possano accedere, con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento, al trattamento di cassa integrazione ordinaria COVID, per una durata massima di 13 settimane, tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, senza alcun contributo addizionale.

Nel caso di datori di lavoro non destinatari del trattamento di CIGO ma dell’assegno ordinario (FIS) e del trattamento di cassa integrazione in deroga, per una durata massima di 28 settimane, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Anche in questo caso non è dovuto il contributo addizionale.

Viene stabilito, inoltre, che il datore di lavoro possa utilizzare o il pagamento diretto della CIG a carico INPS o l’anticipazione dell’indennità di integrazione salariale: l’introduzione per tutti i datori di lavoro della scelta tra le due modalità è una novità perché finora era prevista solo per alcune fattispecie. Qualora la scelta del datore di lavoro ricada sul pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, continuerà ad essere opzionabile il sistema di pagamento che prevede l’anticipo del 40% dell’indennità ai lavoratori ed il saldo dell’indennità spettante successivamente allo scadere del periodo richiesto.

La semplificazione più rilevante introdotta dall’articolo in commento al comma 5 attiene al trasferimento all’INPS delle informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto.

Infatti, viene introdotto il flusso telematico denominato “UNIEMENS-CIG”, ossia l’arricchimento dei dati presenti nel flusso UNIEMENS che i datori di lavoro trasmettono ordinariamente all’INPS con le informazioni che ad oggi erano contenute nel modello SR41: ciò dovrebbe semplificare la procedura e quindi accelerare i tempi di liquidazione della CIG al lavoratore da parte dell’INPS.

Per quanto riguarda i trattamenti di NASPI concessi dall’entrata in vigore del decreto legge in esame e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito dei 30 giorni di effettiva prestazione lavorativa nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Proroga del blocco dei licenziamenti al 30 giugno 2021 (art. 8 comma 9 e seguenti)

Fino al 30 giugno 2021 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Per i soli datori di lavoro che usufruiscono di ulteriori settimane di CIGO, CIGD o FIS, tale blocco permane anche oltre, ovvero dal 1° luglio al 31° ottobre 2021.

Al blocco dei licenziamenti si applicano le medesime esclusioni già previste nei precedenti provvedimenti (cfr. circolare ANITA n. 8.509).

• Lavoratori fragili (art. 15)

È stata prevista la proroga al 30 giugno 2021 delle tutele disposte a favore dei lavoratori fragili introdotte dal decreto legge cd. “Cura Italia”. Tali tutele vengono riconosciute con effetto retroattivo e cioè a partire dal 16 ottobre 2020.

Inoltre, i periodi di tutela riconosciuti ai lavoratori fragili sono espressamente esclusi dal calcolo del periodo di comporto.

• Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)

È stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 della la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, cioè in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Da rilevare come nel secondo comma dell’articolo in esame è stato espressamente previsto che a far data dall’entrata in vigore del decreto legge in commento e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti: si tratta di una sorta di “azzeramento” delle analoghe disposizioni intervenute precedentemente, che consente un maggior utilizzo della flessibilità in entrata.

Misure Fiscali

Tutte le misure fiscali sono erogate nei limiti del Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato, a tal proposito si segnala una significativa previsione per gli aiuti presenti nel presente decreto e di altri provvedimenti precedentemente approvati (es. contributo a fondo perduto, esenzione IRAP, credito d’imposta canoni di locazione, credito d’imposta l’adeguamento degli ambienti di lavoro)

Il decreto in commento stabilisce che, al ricorrere di determinate condizioni, ove il massimale previsto dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, (attualmente fissato a 1,8 milioni di euro) si rilevi insufficiente a contenere tutti gli aiuti, il beneficiario potrà contare sul tetto più elevato previsto dalla Sezione 3.12.

L’individuazione delle modalità attuative di tale previsione è demandata a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Inoltre, la nozione di impresa ai fini del computo dei citati massimali è quella valida ai fini dell’applicazione del Regolamento de minimis.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per la precompilata IVA (art. 1)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti nel territorio dello Stato che svolgono attività di impresa, arte o professione il cui reddito non superi i 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo non spetta alle imprese che hanno cessato l’attività alla data di entrata in vigore del presente decreto o che hanno avviato la partita IVA dopo l’entrata in vigore.

La condizione per usufruire del contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Al fine di determinare correttamente gli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.

I soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche senza requisiti.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, come segue:

a. sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b. cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c. quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d. trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e. venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della media si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP il contributo non concorre alla formazione della base imponibile.

A scelta irrevocabile del contribuente, il beneficio può essere riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, quest’ultimo da utilizzare esclusivamente in compensazione.

I soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente per via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica di presentazione.

L’istanza potrà essere presentata anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento saranno definiti con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Viene posticipato il processo di predisposizione delle bozze dei documenti IVA, nello specifico, i registri IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (LIPE) saranno predisposti con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Le bozze della dichiarazione annuale IVA, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi (art. 4)

Il DL, poi, reca una serie di misure di carattere fiscale, a partire dalla proroga di alcune sospensioni di versamenti.

Nello specifico, sono sospesi fino al 30 aprile 2021 i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e gli avvisi di addebito emessi da Enti previdenziali previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da cartelle di pagamento notificate dal 1° marzo al 30 aprile 2021.

Tali versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo al termine di presentazione.

Inoltre, visto l’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti, il DL prevede lo scaglionamento nel tempo dei termini di notifica delle cartelle di pagamento da parte degli agenti della riscossione.

Per quanto riguarda la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, il DL prevede che non si determina l’inefficacia delle definizioni, qualora il versamento delle relative rate scadenti nell’anno 2020 e di quelle scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 venga effettuato integralmente entro:

• il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio;

• il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;

• il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio;

• il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Il DL, prevede lo stralcio dei debiti tributari fino a 5000 euro affidati all’agente della riscossione, con due limitazioni:

1. periodo di riferimento dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

2. potranno beneficiarne i soggetti con redditi fino a 30000 euro nel periodo d’imposta 2019.

Con decreto del MEF, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno stabilite le modalità e le date dell’annullamento die debiti.

Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19 (art. 5)

In considerazione dei gravi effetti derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici che hanno subito una riduzione del volume di affari nell’anno 2020, possono essere definite in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018, elaborate entro il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Tale misura può essere adottata dai soggetti con partita IVA attiva alla fata di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

Inoltre, è stato prorogato di 3 mesi il tempo utile per portare in conservazione i documenti informatici fiscalmente rilevanti – comprese le fatture elettroniche – relativi all’anno d’imposta 2019.

Viene posticipato dal 16 al 31 marzo:

• il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate (nonché per la consegna ai dipendenti) della Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2020;

• il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati necessari alla elaborazione della dichiarazione precompilata (modello 730), con esclusione dell’invio dei dati relativi al STS.

E’ stato rimodulato dal 30 aprile al 10 maggio 2021 il termine per la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Sostegno alle grandi imprese (art. 37)

Istituzione di un Fondo per l’anno 2021 presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200.000.000 euro per le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria dovuta all’emergenza epidemiologica.

Il Fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore delle grandi imprese.

Si considerano in difficoltà, le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni pianificate, ma che comunque presentano prospettive di ripresa.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dalle legge di conversione del presente decreto saranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

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