Soste, danni e tariffe: accordo nazionale sull’autotrasporto

Un caricatore maggiormente responsabilizzato e meno soggetto a responsabilità che non gli competono direttamente. Sono gli elementi alla base dell’accordo nazionale stipulato tra la committenza e l’autotrasporto, in vigore dal primo luglio in tutta Italia.

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L’intesa parte dal decreto 286/2005, che liberalizza alcuni aspetti dell’attività dell’autotrasportatore e prevede, tra le altre cose, accordi come questo, stipulato per i committenti da Assarmatori, Assologistica, Confitarma e Federagenti; per l’autotrasporto da Anita, Assotir, Cna-Fita, Confartigianato Trasporti, Confcooperative, Fai, Fedit, Fiap, Legacoop, Trasportounito e Unitai. Riguarda principalmente le soste medie, le responsabilità del vettore e le tariffe di trasporto combinate al costo del carburante.

L’accordo è riassumibile in tre punti:

1. Regolamentazione delle soste medie, dei tempi di attesa al carico e allo scarico. Verrà stabilito prossimamente in un tavolo con il ministero delle Infrastrutture ma ne sono stati stabiliti i criteri, come la necessità di indennizzi per le soste oltre franchigia e una disciplina che gestisca la tracciabilità della merce.

2. Il trasportatore non è più responsabile delle condizioni del container consegnato ma lo è il terminal o deposito che li consegna. Il vettore è tenuto a verificare eventuali danni – escluse la parte interna, il tetto e il pavimento – da effettuare in condizioni idonee, ma non è responsabile della non idoneità al carico per ragioni diverse. In caso di rifiuto del container, il vettore avrà diritto al compenso per il viaggio a vuoto o per maggiori percorrenze.

3. Adeguamento tariffe e costo carburante. I container da 20 piedi e quelli da 40 sono assimilati alle stesse condizioni di mercato quando il peso del container è superiore le 12 tonnellate, compresa la tara. È stato stabilito, inoltre, un sistema di variazione automatico dell’incidenza del costo del gasolio sui servizi di trasporto quando il prezzo del carburante subirà una variazione del 2 per cento, sulla base di una percentuale indicativa puramente di riferimento quale quota di incidenza pari al 30 per cento. Leggi tutta la notizia

Fonte: INFORMAZIONI MARITTIME

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