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Autorità di Regolazione dei Trasporti – Contributo 2025

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 15 maggio 2025.

Anche per il 2025 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per il suo funzionamento.
Nel ricordare che, in applicazione dell’art. 20 del DL 10 agosto 2023 n.104 il settore dell’autotrasporto merci è stato escluso dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell’ART – ossia che l’obbligo di dichiarazione dei dati anagrafici ed economici all’ART non sussiste per l’impresa che svolge unicamente attività di trasporto merci su strada – si specifica che qualora un’azienda svolga, oltre a tali servizi, altre attività contemplate nell’articolo n.1 della Delibera, è tenuta ad assolvere agli obblighi in essa definiti.

Nello specifico l’art. 1 definisce che i soggetti tenuti alla contribuzione sono quelli che esercitano una o più attività tra le seguenti:

a) gestione delle infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto di merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

Il contributo 2025 è pari allo 0,45 per mille sul fatturato, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della Delibera, con l’esonero dal versamento per le contribuzioni di importo pari o inferiore a 3.150 euro.

Il pagamento va effettuato nella misura di due terzi del contributo dovuto entro il 15 maggio 2025 e della restante parte entro il 31 ottobre 2025. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine indicato comporta l’avvio della procedura di riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.

Entro il 15 maggio 2025 i soggetti tenuti alla contribuzione, che hanno fatturati superiori a 7 milioni di euro – prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni a consorzi – devono assolvere per via telematica gli obblighi di dichiarazioni all’ART dei dati anagrafici ed economici indicati nella Delibera, pena l’applicazione delle sanzioni e le maggiorazioni previste dalla legge.

La delibera ricorda che le voci escluse dalla base imponibile vanno dettagliate in un apposito prospetto e nel caso di imprese con ricavi superiori a 20 milioni di euro che abbattono la base imponibile di oltre il 20%, oltre al prospetto, va prodotta un’attestazione sottoscritta, a scelta dell’impresa, dal revisore legale dei conti, dalla società̀ di revisione legale dei conti o dal collegio sindacale dell’operatore economico a cui si riferiscono le esclusioni.

Previsto lo strumento del “ravvedimento operoso” unicamente in caso di errori scusabili e/o in buona fede intercorsi in sede dichiarativa e semprechè non sia stato nel frattempo avviato un controllo sostanziale sulla posizione dell’operatore economico. Quest’ultimo potrà, entro l’anno successivo a quello contributivo di riferimento, regolarizzare gli adempimenti dichiarativi e di versamento, senza l’irrogazione di sanzioni e/o il computo aggiuntivo degli interessi di mora.

Relativamente alle attività di cui al punto n) dell’elenco sopra riportato ed al significato di “attività ancillari al trasporto e alla logistica si rimanda alla lettura della circolare FIAP 77/2024 del 18 aprile 2024.

Fonte: FIAP

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