Sulla GU n.183 dell’8 agosto 2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 agosto 2025,
n. 116 – allegato – dal titolo “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in
materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di
assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, entrato in vigore il 9 agosto scorso.
Il Decreto-Legge in commento interviene su diversi provvedimenti tra cui il D.lgs. n.
152/2006 (Codice ambiente), il Regio Decreto n. 1398/1930 (Codice penale), il D.lgs. n.
159/2011 (Codice leggi antimafia), il D.lgs. n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa Enti
e società) e il D.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), inasprendo le sanzioni e introducendo
la reclusione per alcuni reati commessi sui rifiuti (es.: quelli relativi alla gestione senza
autorizzazione e alle violazioni sulla corretta tenuta su FIR e registro).
Riportiamo di seguito gli aspetti più rilevanti che incidono sull’attività delle imprese di
autotrasporto, rinviando alla lettura del testo allegato per gli altri aspetti:
Norme in materia ambientale (D.lgs. n. 152/2006)
Viene integrato l’articolo 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevedendo che, fermo il
reato di cui all’articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), l’impresa che
esercita l’autotrasporto di cose per conto di terzi che, essendovi tenuta, non risulta iscritta
all’Albo nazionale dei gestori ambientali e commette una violazione delle disposizioni di cui
al Titolo VI della Parte quarta nell’ambito dell’attività di trasporto, è soggetta, oltre alle
sanzioni previste per la specifica violazione, alla sanzione accessoria della sospensione
dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose
per conto di terzi da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione delle violazioni o di recidiva si
applica la sanzione accessoria della cancellazione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, con divieto di reiscrizione
prima che siano trascorsi 2 anni.
Le modifiche all’articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei
registri obbligatori e dei formulari) inaspriscono la sanzione amministrativa pecuniaria per
chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico (da 4.000 a 20.000 euro). Inoltre, all’accertamento della violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi se si tratta di
rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi se si tratta di rifiuti pericolosi, nonché la sospensione
dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi se il trasporto riguarda
rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi. Chiunque
effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario (arti. 193) o senza i documenti
sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti o chi
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto è punito con la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del CPC consegue la
confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
Viene altresì modificato l’art. 259 (Traffico illecito di rifiuti), punendo con la reclusione da 1
a 5 anni chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi
degli articoli 2, punto 35 del regolamento (CE) n.1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti e
dell’articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti.
La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
Codice della strada
L’art.7 apporta modifiche al codice della strada, in particolare all’articolo 15 (Atti vietati),
sanzionando la condotta di chi insudicia o imbratta la strada o le sue pertinenze con oggetti o
materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti, escludendo le ipotesi di occupazione abusiva
prevista e punita dall’art. 20 e sanzionando la condotta di chi deposita o getta rifiuti di
prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in movimento.
Viene inoltre integrato l’arti. 201 (Notificazione delle violazioni) estendendo la possibilità di
non procedere alla contestazione immediata delle violazioni del divieto di depositare o gettare
rifiuti di prodotti da fumo o rifiuti di piccolissime dimensioni dai veicoli in sosta o in
movimento, anche utilizzando le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza
installati lungo le strade poste fuori o all’interno dei centri abitati.
Da ANITA