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    Fatturazione elettronica autotrasporto: approfondimento sulla fattura riepilogativa

    L’Agenzia delle Entrate, fornendo risposta tramite l’interpello n.8 del 21 gennaio scorso (scaricabile in allegato), ha chiarito alcuni aspetti riguardanti le formalità legate alla descrizione in fattura delle prestazioni principali effettuate, da parte di un’impresa di autotrasporto merci per conto di terzi, nell’arco del mese per conto dello stesso committente e sulla fatturazione separata delle prestazioni accessorie eseguite a beneficio del medesimo cliente.

    A seguito della precisazione in cui si sottolinea che la fattura emessa dall’impresa a fine mese, prima che l’Iva diventi esigibile (mediante il pagamento del corrispettivo), non consiste in una fattura riepilogativa differita ma in un documento che certifica in maniera cumulativa le prestazioni eseguite nell’arco del mese nei confronti del medesimo committente (con conseguente obbligo di trasmissione tramite SdI – Sistema di Interscambio –  entro 12 giorni dalla data della fattura), le Entrate hanno fornito questi chiarimenti:

    – La fattura cumulativa emessa a fine mese per i servizi principali può rinviare ad una lista separata per la descrizione delle operazioni eseguite, senza che venga violato l’art. 21, comma 2, lett. g del decreto IVA (DPR 633/1972) che richiede la descrizione in fattura della “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione”. Il contribuente può scegliere di allegare o meno la lista riepilogativaal file xml trasmesso allo Sistema di Interscambio, seppur resta l’obbligo di conservazione la lista stessa o in modalità cartacea o elettronica;

    – Rispetto, invece, alla eventuale fatturazione separata delle prestazioni accessorie legate al trasporto (nell’esempio oggetto di interpello, a cui le Entrate hanno fornito risposta, si trattava di indennizzi pattuiti per carichi e scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico e scarico, per soste notturne ed eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), l’Agenzia ha fatto riferimento ad una sua precedente nota, quella del 13 Agosto 1996 (n. 198/E), in cui “viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento” .

    Ciò significa che, nel campo descrittivo delle fatture accessorie (all’interno della sezione 2.2 “DatiBeniServizi”), sarà necessario riportare gli estremi delle fatture relative alle operazioni principali, per l’opportuno collegamento; diversamente, il contribuente dovrà regolarizzare l’errore tramite emissione di note di variazione ai sensi dell’art.26 del DPR 633/1972, e successiva riemissione delle fatture corrette. Fonte: ASSOTIR

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