A seguito della pubblicazione in Gazzetta della legge n. 182/2025, che ha introdotto
modifiche alla legge n. 51 del 20 maggio 2022 sull’interscambio di pallet (cfr. Circolare ANITA
n. 96.609 del 4 dicembre 2025) e della previsione contenuta nella nuova formulazione dell’art.
17-ter, le associazioni di categoria coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d’intesa
con i sistemi pallet, hanno redatto delle linee guida, per offrire indicazioni operative e
chiarimenti interpretativi delle modifiche introdotte. Le linee guida operative sono state
trasmesse a fine dicembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il predetto articolo richiama espressamente quanto disposto dall’art. 11 bis del Decr.
Lgs. n. 286/2005, pur emendato nel luglio scorso dal “Decreto infrastrutture”, dalla cui
interpretazione si continua a ricavare la regola generale di esonero del vettore “puro” da ogni
obbligo di gestione e restituzione dei pallet nel caso in cui la merce da trasportare sia imballata
oppure stivata su apposte unità di movimentazione.
Ciò premesso Le linee guida insistono sui seguenti aspetti:
- le tipologie di pallet interessate dal sistema di interscambio, i requisiti dei sistemi
pallet e l’ambito di applicabilità sul territorio nazionale; - l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sistema di interscambio dei pallet
(Proprietario/Committente, Ricevente, Altro soggetto incaricato) e dei rispettivi
oneri; - l’obbligo alla restituzione dei pallet con un approfondimento delle possibili
deroghe; - la definizione di “distanza ragionevole” per la restituzione dei pallet;
- la tempistica di restituzione dei pallet;
- la non modificabilità delle indicazioni contenute nel documento di trasporto sui
pallet ricevuti; - le fattispecie dell’interscambio contestuale e differito dei pallet con un focus anche sulla gestione delle contestazioni rispetto a tipologia, quantità e qualità dei pallet;
- il trattamento IVA da parte del beneficiario del buono pallet in caso di non
restituzione dei pallet;

