È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2025 il Decreto Legge n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché’ di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, cd. DL Sicurezza.
Questo Decreto introduce una rilevante modifica in tema di blocchi stradali o ferroviari realizzati con il proprio corpo. Queste azioni, in passato considerate semplicemente illeciti amministrativi e sanzionate con una multa compresa tra 1.000 e 4.000 euro, assumono ora rilevanza penale. In particolare, se il blocco viene effettuato da una sola persona, è previsto l’arresto fino a un mese oppure una multa fino a 300 euro. Se invece il fatto è commesso da più persone riunite, la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni.
Vale la pena ricordare che già nel 2018, con la legge n. 132 (cfr. Circolare ANITA 7774), era stato introdotto un reato per chiunque bloccasse una strada ordinaria deponendo o abbandonando oggetti, congegni o qualsiasi altro materiale, o comunque ostruendola o ingombrandola. In quel caso, la pena prevista era (ed è tuttora) la reclusione da uno a sei anni.
Tuttavia, in quella stessa legge, era stata esplicitamente esclusa la configurazione del reato nel caso in cui il blocco fosse effettuato con il solo corpo, che continuava quindi a essere punito come illecito amministrativo.
Con la nuova disposizione, anche questa fattispecie viene penalmente rilevata, chiudendo così un vuoto normativo.