Il testo approvato in Plenaria ricalca quello della votazione in Commissione Trasporti del PE, di cui si è già dato conto. Viene confermata la volontarietà della applicazione da parte dei singoli Stati, salvo che non si proceda alla modifica del sistema di pedaggio vigente o che non si prevedano pedaggi su tratte oggi non assoggettate.
Confermata la riduzione per i veicoli di utenti regolari, compreso il trasporto merci, che sale al 20% (oggi 13%), e l’applicazione dell’internalizzazione dei costi esterni (esclusi quelli legati alla sanità; compresi quelli legati all’inquinamento acustico ed alla congestione) anche ai veicoli leggeri (> 2,4 tonn). Prevista la decadenza degli attuali sistemi di prelievo a tempo (vignette) dal 2023 per i veicoli pesanti e dal 2027 per i leggeri. Confermata la riduzione fino al 50% dal pagamento dei costi per veicoli ad emissioni 0 (da definire anche in funzione della recente norma adottata in Germania, citata al punto 2 di questa newsletter). Previste maggiorazioni nell’ordine massimo del 50% nelle zone particolarmente sensibili: il sovraccosto dovrà essere utilizzato esclusivamente nel settore trasporti (finanziamento incrociato).
Gli oneri per infrastruttura e costi esterni saranno utilizzati per il miglioramento della rete stradale. Dal 2026, gli oneri per i costi esterni si applicano a tutte le categorie dei veicoli ai quali si applicano da subito i costi della congestione. Le tratte autostradali sulle quali viene applicato un onere per l’infrastruttura dispongono di infrastrutture necessarie per garantire la sicurezza del traffico e possono avere parcheggi sicuri anche ai sensi del rispetto del regolamento sui tempi di guida e riposo.
L’allegato I della direttiva del 1999 sugli importi minimi della tassa automobilistica non è stato modificato anche se il Parlamento UE suggerisce di lasciare una grande autonomia agli Stati membri nel ridurre gli importi minimi attualmente definiti.
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