Trasporto merci pericolose: novità in Gazzetta Ufficiale

Il DM 12/2/2019 modifica le date di entrate in vigore degli allegati agli Accordi citati.

Con Decreto del 12 febbraio 2019 il Ministero delle Infrastrutture recepisce la direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, aggiornandola al progresso tecnico e scientifico.
Pertanto, il DM 12/2/2019 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 (che dà Attuazione della direttiva 2008/68/CE) e in particolare l’art.3 comma 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n.35/2010. All’articolo 3, il D.Lgs. n.35/2010 stabilisce che il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite negli allegati di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.



Il DM 12/2/2019 modifica soltanto le date di entrate in vigore degli allegati agli Accordi precedentemente citati, per segnare la loro nuova entrata in vigore.
Alla lettera a) si citano gli allegati A (“Disposizioni generali e disposizioni relative alle materie e oggetti pericolosi”) e B (“Disposizioni relative all’equipaggiamento di trasporto e al trasporto”) dell’ADR applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019 (non più dal 3 gennaio 2018 come in precedente versione). 
Alla Lettera b) si fa riferimento all’allegato RID, che figura come appendice C della COTIF (Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia), anch’esso applicabile dal 1° gennaio 2019 (e non più dal 1° gennaio 2017).
Alla lettera c) stessa decorrenza (1° gennaio 2019) è indicata per l’applicazione dei regolamenti allegati all’ADN, così come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN.



Riferimenti normativi:
DECRETO 12 febbraio 2019 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Recepimento della direttiva (UE) n. 2018/1846 che modifica gli allegati della direttiva n. 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose, al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico. (19A02238) 
(GU n.81 del 5-4-2019) 

Fonte: INSIC

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