Aggancio di semirimorchi nei porti: precisazioni del Mit per i mezzi non immatricolati in Ue

Sono state fornite alcune precisazioni da parte del ministero dei Trasporti in materia di aggancio da parte di imprese con sede in Ue, nei porti italiani, di semirimorchi immatricolati in Paesi non appartenenti all’Unione europea, giunti via mare e destinati in altro Stato membro.

Il percorso del semirimorchio dallo Stato di carico non appartenente all’Unione europea all’Italia, con lo sbarco in un porto nazionale per una destinazione verso altro stato membro (prima parte del viaggio), costituisce un trasporto di merci tra tale stato extra UE e l’Italia stessa in quanto il semirimorchio accede in territorio italiano.

Il trasporto, pur pervenendo via mare, può quindi essere eseguito solo nel quadro dell’accordo bilaterale tra l’Italia ed il Paese terzo interessato (per esempio Turchia), di conseguenza, il semirimorchio, per accedere nel territorio italiano deve essere accompagnato da una valida autorizzazione debitamente compilata facente parte del contingente bilaterale scambiato tra l’Italia ed il Paese terzo, purché idonea a consentire il trasporto in questione.

La prosecuzione del viaggio del semirimorchio in transito in territorio italiano verso la sua destinazione finale (per esempio la Spagna), potrà essere assicurata in regime di licenza comunitaria da un’impresa stabilita in uno Stato membro dell’Unione europea con un veicolo a motore che aggancia nel porto di arrivo il semirimorchio, in modo che il complesso veicolare in questione completi il trasporto con l’accompagnamento della copia conforme della licenza comunitaria intestata al vettore che ha in disponibilità il veicolo a motore.

Le Autorità di controllo devono quindi (in ambito portuale) verificare che il semirimorchio/rimorchio in questione sia accompagnato al momento dell’ingresso in territorio italiano, da una valida autorizzazione dei contingenti bilaterali che legittimi l’ingresso del veicolo isolato in questione ed apporre sulla stessa il timbro che ne testimonia l’utilizzo. Successivamente a tale formalità, e ferme tutte le altre di diversa natura, il rimorchio/semirimorchio potrà essere agganciato da un veicolo a motore immatricolato in un Paese dell’Unione europea per il transito in Italia con destinazione verso altro stato membro.
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