Email: la Cassazione torna sull’efficacia probatoria

L’email forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosca la conformità (ordinanza n. 19155/2019)

email efficacia probatoria

Il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service” (“SMS”) costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.

La I sez. civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19155 del 17 luglio 2019 (scarica il testo in calce) riapre una delle questioni più dibattute con l’avvento dei nuovi strumenti digitali e cioè l’efficacia probatoria della e-mail e degli sms.

Sommario

1. La questione

2. Il vulnus normativo

3. Le tipologie di firma elettronica secondo il CAD

3.1. Firma elettronica semplice

3.2. Firma elettronica avanzata

3.3 Firma elettronica qualificata

3.4 Firma digitale

1. La questione

La posizione assunta dalla Suprema Corte è in realtà quella minoritaria in quanto la stessa nel respingere un ricorso avverso una sentenza del tribunale di Mantova, sulla scorta di alcuni precedenti giudiziari (v. Cass. 5141/2019), ritiene che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l’eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni “SMS” della trascrizione del loro contenuto).

Sempre secondo la stessa Corte (v. Cass. 11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

Continua la Corte che sempre in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

2. Il vulnus normativo

La decisione della Corte ha il pregio, a parere di chi scrive, di evidenziare il vulnus di carattere normativo che contraddistingue attualmente il nostro ordinamento poiché i principi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) in tema di documento informatico e di relativa efficacia probatoria non sono mai stati trasfusi nel corpus normativo codicistico e questa lacuna, evidenziata tra l’altro più volte dal Consiglio di Stato, produce inevitabilmente come conseguenza queste decisioni che non tengono conto del complesso e continuo excursus normativo, che contraddistingue proprio la tematica dell’efficacia probatoria del documento informatico.

Il documento informatico è definito dal CAD come «il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» e su questo non esistono contrasti con la Corte di Cassazione.

3. Le tipologie di firma elettronica secondo il CAD

Bisogna però evidenziare che il valore giuridico e probatorio di un documento informatico è sicuramente collegato al tipo di firma elettronica che lo contraddistingue ed allo stato attuale il Codice dell’Amministrazione digitale distingue tra quattro tipologie di firma e cioè:

– Firma elettronica pura e semplice

– Firma elettronica avanzata

– Firma elettronica qualificata

– Firma digitale

3.1. Firma elettronica semplice

La firma elettronica semplice è definita dal CAD come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

In merito alla rilevanza di tale tipologia di firma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 848 del 15 dicembre 2003 fece nascere un vero e proprio caso.

Difatti nel decreto ingiuntivo citato, il giudice sosteneva che:

1) l’e-mail rappresenta senza dubbio un documento informatico, nell’accezione fornita dall’articolo, 1, comma 1, lettera b), del D.P.R. 445/2000, a mente del quale per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

2) in particolare, l’e-mail costituisce documento informatico sottoscritto con firma elettronica “leggera”, “in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta mail, deve eseguire un’operazione di validazione inserendo il proprio username e la propria password”;

3) tale processo di validazione è da considerare equivalente alla firma elettronica leggera, così come definita in precedenza.

Tale pronuncia dette origine ad un orientamento giurisprudenziale per certi versi favorevole al riconoscimento di forza legale ai messaggi di posta elettronica semplice: in quegli anni, infatti, furono numerosi i decreti ingiuntivi emessi sulla base di semplici scambi di email tra le parti.

Significativa, in tal senso, è una sentenza del 9/4/2005 emessa dal Tribunale di Ancona che riconobbe valore giuridico alla corrispondenza scambiata tra due aziende a mezzo di semplici email: secondo i giudici del tribunale, lo scambio di epistole digitali sarebbe stato sufficiente a confermare – in via d’urgenza – le ragioni di una delle parti in causa.

3.2. Firma elettronica avanzata

La firma elettronica avanzata (come la firma grafometrica) è:

– una firma elettronica che è connessa unicamente al firmatario;

– che è idonea a identificare il firmatario;

– che è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo;

– che è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica di tali dati (artt. 3 e 26 del regolamento e-IDAS).

3.3. Firma elettronica qualificata

La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche (art. 3 del Regolamento e-IDAS).

3.4. Firma digitale

La firma digitale è un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. La firma digitale è il risultato di una procedura informatica (validazione) che consente al sottoscrittore di rendere manifesta l’autenticità del documento informatico ed al destinatario di verificarne la provenienza e l’integrità.

Attualmente dal punto di vista probatorio l’art. 20 del CAD – modificando la previgente disciplina che demandava esclusivamente agli organi giudicanti la possibilità di valutare liberamente in giudizio l’idoneità dei documenti informatici a fini probatori – prevede che il documento informatico soddisfi il requisito della forma scritta e abbia l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c. qualora sia sottoscritto con una firma digitale, qualificata o avanzata, o, nel caso di documenti sottoscritti con firme elettroniche differenti, qualora rispetti gli standard tecnici individuati dall’AgID con specifiche linee guida emanate di recente, mentre, nei restanti casi (e qui vi rientra l’email), il valore probatorio del documento informatico è rimesso al libero giudizio degli organi giudicanti.

La norma testualmente dice che: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore… ».

Tale impostazione di principio è stata confermata anche da giurisprudenza recente (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 08/03/2018 n° 5523).

Va evidenziato, però, che alla luce delle ultime riforme l’intenzione è quella di garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali prevedendo che non solo quelli firmati digitalmente – o con altra firma elettronica qualificata – ma anche quelli firmati con firme elettroniche diverse, al ricorrere di specifiche condizioni identificate dall’AgiD, possano produrre gli stessi effetti giuridici e disporre della stessa efficacia probatoria senza che debba essere un giudice, caso per caso, a valutare al riguardo. Dobbiamo, quindi, attendere i parametri tecnici individuati dall’AgID ai sensi del novellato art. 71 del CAD attraverso le linee guida.

Nel frattempo, però, la normativa dice qualcosa di sostanzialmente diverso da quanto affermato dalla Suprema Corte che però, spesso, come nel caso di specie, a proposito dell’e-mail ritiene comunque applicabile l’art. 2712 del c.c. (del tutto trascurato dal legislatore del CAD).

Indubbiamente, però, la decisione della Suprema Corte, a prescindere da considerazioni di merito, presenta una grossa criticità rappresentata dalla completa assenza di riferimenti ad una normativa fondamentale in materia come il Codice dell’Amministrazione Digitale. Mera svista o esclusione voluta?

CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE, ORDINANZA N. 19155/2019 >> SCARICA IL TESTO PDF

da https://www.altalex.com/documents/news/2019/08/02/email-efficacia-probatoria

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