Contributi investimenti per l’autotrasporto, biennio 2020/2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 19 agosto 2020 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale (D.D.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 145 del 7 agosto 2020, recante “Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore degli investimenti delle imprese di autotrasporto per il biennio 2020-2021”.

Il provvedimento definisce le modalità operative connesse agli incentivi agli investimenti per le imprese di autotrasporto merci, disciplinati dal Decreto MIT del 12 maggio, n. 20, in vigore per gli investimenti eseguiti dal 28 luglio – ossia dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato Decreto – con specifico riferimento a ciascuna fase dell’iter procedimentale:

·         presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse;

·         rendicontazione degli investimenti oggetto delle richieste di contributi;

·         l’istruttoria procedimentale.

Presentazione delle domande di ammissione per la prenotazione delle risorse

Il D.D. prevede due periodi distinti di incentivazione, in cui l’impresa ha diritto a presentare una sola domanda diretta alla prenotazione delle risorse, anche per più tipologie di intervento previste dal D.M.:

·         dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020;

·         dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021.

Le risorse finanziarie, pari 122.225.624 euro, vengono equamente ripartite nei due periodi di cui sopra, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste dal D.M. (art. 1, comma 5).

Il D.D. (art.2, commi 6 e seguenti) prevede la creazione – a cura della RAM in qualità di soggetto gestore – di 4 contatori per ognuna delle tipologie ammissibili di investimento, con il compito di aggiornare periodicamente le risorse disponibili in funzione delle istanze pervenute. Le liste delle domande pervenute ed i «contatori» aggiornati delle somme disponibili, saranno visibili al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

In caso di esaurimento dei fondi, le domande saranno ugualmente proponibili e verranno accettate con riserva; l’istruttoria avverrà in base all’ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse.

Nell’ambito dei predetti periodi di incentivazione, le istanze di prenotazione dei fondi andranno presentate secondo queste scadenze (art. 3, commi 3 e 4 D.D.):

·         dalle ore 10.00 del 1° ottobre 2020 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 16 novembre 2020;

·         dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 8.00 del 30 giugno 2021;

L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa, all’indirizzo ram.investimenti2020@legalmail.it, a pena di inammissibilità, unitamente alla seguente documentazione:

  1. modello di istanza (reperibile sul sito internet del soggetto gestore RAM) debitamente compilato attraverso apposito format informatico in tutte le sue parti e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. 
  2. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
  3. eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore;
  4. copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d’incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, con data successiva a quella di entrata in vigore del DM 203/2020 (quindi, successiva al 27 Luglio u.s) e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto deve essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa e contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l’indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (art. 3, comma 5, lettera a), del D.M.).

L’ordine di prenotazione verrà redatto secondo la data e l’ora di invio dell’istanza tramite PEC .

Il soggetto gestore RAM SpA pubblicherà l’elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarità formale e sostanziale delle stesse, che sarà verificata solo in un momento successivo. Per le domande del primo periodo l’elenco sarà pubblicato entro il 1° dicembre 2020, mentre per quelle del secondo periodo la pubblicazione avverrà entro il 15 luglio 2021.

Il link per accedere ai predetti elenchi, che costituiranno l’ordine di priorità acquisito, verrà pubblicato sul sito internet del MIT nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi per l’anno 2020”.

L’art.3, comma 9, prevede espressamente che l’impresa possa annullare l’istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere una nuova domanda in annullamento della precedente, riportando come oggetto della PEC la dicitura “annullamento istanza”, con l’effetto tuttavia di perdere il piazzamento in graduatoria frutto della domanda annullata per occupare una nuova posizione in coda.

La fase di rendicontazione della domanda

Nella fase di rendicontazione, tutti coloro che hanno prenotato le risorse nei due periodi sopra indicati, hanno l’onere di dimostrare il perfezionamento dell’investimento e l’avvio del medesimo a partire dal 28 luglio 2020 – data successiva alla pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale; quest’ultima dimostrazione rappresenta un presupposto per l’ammissione all’erogazione del contributo.

La piattaforma informatica verrà resa nota sul sito web dell’amministrazione, nella pagina:

http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-ed-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti  e sul sito della RAM all’indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione.

Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all’interessato all’indirizzo PEC dell’impresa, mittente dell’istanza.

La rendicontazione si articola nei passaggi seguenti:

·         Le imprese che hanno presentato istanza nel primo periodo di incentivazione, devono inviare la documentazione richiesta dalle ore 10.00 del 1° dicembre 2020 ed entro le ore 16 del 30 aprile 2021.

·         le imprese che hanno presentato istanza nel secondo periodo di incentivazione, devono trasmettere la documentazione pertinente dalle ore 10 del 15 luglio 2021 ed entro le ore 16 del 15 dicembre 2021.

Oltre alla documentazione tecnica specifica per ciascuna tipologia di investimenti richiesta, la rendicontazione richiede altresì la trasmissione della prova documentale dell’intero pagamento del prezzo, mediante la produzione della fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene e, per le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale, anche il prezzo pagato per i dispositivi innovativi di cui all’art.3, comma 5, lett. a) del D.M. (art.4, commi 2 e 3 del D.D.).

Negli acquisiti in leasing finanziario, è necessario dare prova del pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione, tramite la fattura rilasciata dalla società di leasing, debitamente quietanzata, oppure con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società. Sempre in caso di leasing, occorrerà poi dimostrare la piena disponibilità del bene, producendo copia del verbale di presa in consegna

Nel caso di acquisto di veicoli, la concessione dell’incentivo è subordinata anche alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione dei veicoli, comprovabile con ricevuta (Mod. TT 2119) rilasciata dall’UMC, sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del DM ed il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. In nessun caso, vengono considerate le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero, ovvero immatricolati all’estero, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri «zero».

Appare importante evidenziare che l’impresa che non dia seguito alla prenotazione delle risorse effettuata nel primo periodo di prenotazione (1° ottobre/16 Novembre 2020), completando la fase di rendicontazione dell’investimento nei termini, sarà esclusa dalla presentazione di una nuova domanda di prenotazione durante la seconda fase (14 maggio 2021/ 30 giugno 2021). Non solo, ma l’Amministrazione potrà tener conto di questo comportamento, anche nell’ambito di successive edizioni di incentivazione (artt. 3 comma 5 e 4 comma 5).

Qualora vengano ravvisate delle lacune sanabili nella rendicontazione, l’ente gestore RAM SpA richiede all’impresa – tramite PEC – le opportune integrazioni concedendo a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni. Se entro questo termine l’impresa omette o fornisce un riscontro insufficiente, l’istruttoria verrà conclusa sulla base della documentazione disponibile. In ogni caso, le integrazioni istruttorie non potranno chiedersi, per l’assenza di documentazione che andava trasmessa a pena di esclusione.

Gli artt. dal 5 al 10 del D.D. specificano la documentazione da produrre nella fase di rendicontazione per ognuna delle tipologie di investimenti ammissibili che, ricordiamo, sono le seguenti.:

·         veicoli a trazione alternativa a metano CNG e LNG e trazione elettrica (art. 1, comma 5, lett. a) del DM);

·         radiazione per rottamazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate e contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a partire da 7 ton (art. 1, comma 5, lett. b), numero 1 del D.M.);

·         acquisto di veicoli commerciali leggeri euro 6D TEMP di massa complessiva a pieno carico  pari o superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima tipologia (art. 1, comma 5, lett. b), numero 2, del DM);

·         acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica per il trasporto combinato (art. 1, comma 5, lett. c), del D.M.);

·         acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere (art. 3, comma 5, lett. c), del D.M.;

·         acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse (art. 1, comma 5, lett. d), del D.M.

 Per una descrizione analitica di questa documentazione, si rinvia alla lettura dei pertinenti articoli del D.D.

Quanto alla cumulabilità degli aiuti (art.13 D.D.):

·         Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.;

·         Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità  di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica di quanto sopra, l’Amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato, gestito dal MISE.

L’art. 14 del D.D., infine, dispone in merito alle verifiche e controlli che l’Amministrazione potrà effettuare successivamente all’erogazione degli incentivi con possibilità di procedere, in via di autotutela, ad annullare il relativo provvedimento di concessione e di disporne anche la  restituzione, qualora vi siano gravi irregolarità in relazioni alle dichiarazioni sostitutive rese e in caso di violazione dell’art. 1, comma 9 del DM (che, ricordiamo, prevede che i beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 dicembre 2023.

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