Strumento per gli appalti internazionali (IPI)

Il 9 giugno il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera definitivo all’accordo, trovato con il Consiglio in sede di trilogo, sullo Strumento per gli Appalti Internazionali (International Procurement Instrument – IPI). Si trattava dell’ultimo step dell’iter di approvazione. Il regolamento entrerà quindi in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

L’obiettivo dello strumento è quello ha di incoraggiare l’apertura del mercato degli appalti pubblici nei Paesi che proteggono tale settore, discriminando a sfavore degli operatori europei. A tal fine, esso introduce delle misure volte a limitare o escludere l’accesso alle gare d’appalto pubbliche dell’UE alle società provenienti da Paesi terzi che non offrono un accesso simile alle imprese europee, fornendo all’UE uno strumento negoziale per incentivare la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici.

Le misure IPI si applicano a procedure di valore pari o superiore a 15 milioni di euro per lavori e concessioni pari o superiore a 5 milioni di euro per beni e servizi. Tuttavia, esse non riguardano i Paesi parte dell’accordo multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici o di accordi commerciali con l’UE che comprendano impegni sull’accesso agli appalti, i quali rimangono invariati, e i Paesi meno sviluppati che beneficiano dell’accordo “Everything but arms”.  

Lo strumento autorizza la Commissione a determinare, al termine di un’indagine, se, e in quale misura, le imprese di un Paese terzo debbano essere soggette a una misura IPI, a seconda dell’entità delle barriere commerciali riscontrate dagli operatori UE nel Paese sotto indagine.

Tali misure possono essere adottate sotto forma di adeguamento del punteggio, o di esclusione delle offerte, o di una combinazione di entrambi se diversi settori o categorie di beni e servizi sono soggetti a misure IPI. L’adeguamento del punteggio avverrà limitatamente alla valutazione delle offerte, senza incidere sul prezzo dovuto.

Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori possono, in via eccezionale, non applicare la misura IPI, informando la Commissione, se ci sono solo offerte di operatori economici originari del Paese oggetto di una misura IPI (o solo tali offerte soddisfano i requisiti di gara), per motivi imperativi di interesse pubblico, o se l’applicazione della misura comporterebbe un aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto. Inoltre, gli Stati membri possono chiedere l’esenzione dalle misure IPI per un elenco limitato di amministrazioni ed enti aggiudicatori sub-centrali nel rispetto di determinati requisiti.


Al fine di evitare possibili pratiche elusive, agli aggiudicatari saranno imposti obblighi aggiuntivi nelle procedure di appalto a cui si applica una misura IPI, come l’obbligo di non subappaltare più del 50% del valore totale dell’appalto a operatori economici originari di un Paese terzo soggetto a una misura IPI. Tuttavia, le offerte presentate da PMI dell’UE o di un Paese terzo con cui l’UE ha un accordo internazionale sugli appalti possono essere esentate da tali obblighi.

Questo elemento è stato inserito in News. Aggiungilo ai segnalibri.