Il 9 giugno il Parlamento europeo, riunito in sessione
plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera definitivo all’accordo, trovato
con il Consiglio in sede di trilogo, sullo Strumento per gli Appalti
Internazionali (International Procurement Instrument – IPI). Si trattava
dell’ultimo step dell’iter di approvazione. Il regolamento entrerà quindi in
vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’UE.
L’obiettivo dello strumento è quello ha di incoraggiare l’apertura del mercato
degli appalti pubblici nei Paesi che proteggono tale settore, discriminando a
sfavore degli operatori europei. A tal fine, esso introduce delle misure volte
a limitare o escludere l’accesso alle gare d’appalto pubbliche dell’UE alle
società provenienti da Paesi terzi che non offrono un accesso simile alle
imprese europee, fornendo all’UE uno strumento negoziale per incentivare la
reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici.
Le misure IPI si applicano a procedure di valore pari o superiore a 15 milioni
di euro per lavori e concessioni pari o superiore a 5 milioni di euro per beni
e servizi. Tuttavia, esse non riguardano i Paesi parte dell’accordo
multilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici o di accordi commerciali con l’UE
che comprendano impegni sull’accesso agli appalti, i quali rimangono invariati,
e i Paesi meno sviluppati che beneficiano dell’accordo “Everything but
arms”.
Lo strumento autorizza la Commissione a determinare, al termine di un’indagine,
se, e in quale misura, le imprese di un Paese terzo debbano essere soggette a
una misura IPI, a seconda dell’entità delle barriere commerciali riscontrate
dagli operatori UE nel Paese sotto indagine.
Tali misure possono essere adottate sotto forma di adeguamento del punteggio, o
di esclusione delle offerte, o di una combinazione di entrambi se diversi
settori o categorie di beni e servizi sono soggetti a misure IPI. L’adeguamento
del punteggio avverrà limitatamente alla valutazione delle offerte, senza
incidere sul prezzo dovuto.
Le amministrazioni e gli enti aggiudicatori possono, in via eccezionale, non
applicare la misura IPI, informando la Commissione, se ci sono solo offerte di
operatori economici originari del Paese oggetto di una misura IPI (o solo tali
offerte soddisfano i requisiti di gara), per motivi imperativi di interesse
pubblico, o se l’applicazione della misura comporterebbe un aumento
sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto. Inoltre, gli Stati membri
possono chiedere l’esenzione dalle misure IPI per un elenco limitato di
amministrazioni ed enti aggiudicatori sub-centrali nel rispetto di determinati
requisiti.
Al fine di evitare possibili pratiche elusive, agli aggiudicatari saranno
imposti obblighi aggiuntivi nelle procedure di appalto a cui si applica una
misura IPI, come l’obbligo di non subappaltare più del 50% del valore totale
dell’appalto a operatori economici originari di un Paese terzo soggetto a una
misura IPI. Tuttavia, le offerte presentate da PMI dell’UE o di un Paese terzo
con cui l’UE ha un accordo internazionale sugli appalti possono essere esentate
da tali obblighi.