Franchigia di 90 minuti e indennizzo di 100 euro per ogni ora di ritardo: regole chiare e inderogabili confermate dal MIT.
Con la nota n. 0013485 del 4 novembre 2025, allegata, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha chiarito l’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come modificato dal D.L. 73/2025, sui tempi di attesa per carico e scarico delle merci.
Il chiarimento ministeriale pone fine a interpretazioni difformi e riportando certezza nel settore dell’autotrasporto.
Franchigia fissa di 90 minuti e indennizzo automatico di 100 euro
Secondo quanto precisato dal MIT, la norma prevede una franchigia massima di 90 minuti per le operazioni di carico e scarico merci.
Oltre tale limite, scatta un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora o frazione di ritardo.
Viene inoltre ribadita la responsabilità solidale tra committente e caricatore e l’inderogabilità della norma, che non può essere modificata o ridotta tramite accordi tra le parti.
L’obiettivo è quello di assicurare tempi certi, piazzali più efficienti e una gestione del carico e scarico merci più sicura e sostenibile per tutti gli operatori del settore.

