Distacco trasnazionale: nuova Circolare dell’I.N.L.

La Direzione Generale dell’Ispettorato nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 2 del 19 Ottobre 2021   con cui ha inteso fornire chiarimenti su come trattare le fattispecie di distacco transnazionale di lavoratori alla luce del D.lgs. 122/2020, emanato in recepimento della direttiva U.E 957 del 28.6.2018, che ha modificato e integrato il D.lgs. 136/2016 che precedentemente disciplinava l’istituto del distacco transnazionale.

Ricordiamo peraltro che, come del resto sottolinea la stessa Circolare, l’art. 3, del decreto di recepimento esclude dal suo ambito di applicazione le “prestazioni transnazionali di servizi nel settore del trasporto su strada”.

Ciò in conformità con le disposizioni della Direttiva che ha stabilito l’estensione delle norme al settore solo a decorrere dalla data di applicazione di un atto legislativo che modifichi “la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione” e stabilisca “norme specifiche in relazione alla direttiva 96/71/CE e alla direttiva 2014/67/UE per il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada”.

Ricordiamo come, per l’autotrasporto, sia intervenuta recentemente la Direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la Direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la Direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012.

L’INL ritiene, quindi, che la data ultima alla quale debba farsi riferimento ai fini dell’estensione delle sole disposizioni introdotte dalla Direttiva 2018/957 sia il prossimo 2 febbraio 2022, entro la quale gli Stati membri devono provvedere al suo recepimento.

Le principali modifiche introdotte da detto decreto – in vigore dal 30 Settembre 2020 – hanno riguardato:

– un rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;

– la previsione di una specifica disciplina per le ipotesi di doppi distacchi o distacchi a catena di lavoratori somministrati;

– l’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

Più precisamente il distacco a catena (in ingresso e in uscita) disciplinato nella direttiva 957/2018, ricorre quando i lavoratori siano distaccati ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro da una agenzia di somministrazione e dall’impresa distaccataria siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.

Ricordiamo, peraltro, che si ha distacco a catena unicamente nel caso in cui tanto l’Agenzia distaccante, quanto l’impresa distaccataria, quanto, infine, la terza impresa, cosiddetta “destinataria” abbiano residenza legale nell’ambito dei Paesi UE.

IL DISTACCO A CATENA “IN INGRESSO”

Tale fattispecie si verifica quando una impresa utilizzatrice, cosiddetta “intermedia”, avente sede in uno Stato membro (di seguito SM) diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso SM della utilizzatrice o in altro SM richieda che i lavoratori somministrati vengano impiegati in un ulteriore diverso Stato membro e, per quanto ci riguarda, presso una impresa italiana che assume il ruolo di impresa “destinataria”.

L’Ispettorato evidenzia che il rapporto commerciale in base al quale il lavoratore è inviato in Italia dall’impresa utilizzatrice stabilita all’estero, non può consistere in una ulteriore somministrazione; deve invece rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi per cui, a titolo di esempio, può trattarsi:

– di un contratto di appalto/subappalto

– di un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice, con sede in Italia;

IL DISTACCO A CATENA “IN USCITA”

Tale fattispecie sussiste quando l’impresa con sede nel nostro Paese, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in Italia o in altro Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi che, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa.

Le uniche disposizioni di interesse inserite nel d.lgs. 136/2016, sono quelle che impongono obblighi informativi a carico dell’impresa utilizzatrice con sede in Italia nei confronti dell’agenzia di somministrazione ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 10-bis.

La circolare individua poi una serie di disposizioni comuni ad entrambe queste tipologie di distacco.

Da segnalare in particolare la precisazione che il lavoratore, ancorché dopo il primitivo distacco sia inviato dal distaccatario presso operatori con sede in diversi Stati Membri sarà sempre l’agenzia di somministrazione ad essere individuata come quella con cui intercorre il rapporto di lavoro.

Quindi, nonostante il lavoratore sia interessato da ulteriori invii, l’agenzia di somministrazione rimane sempre responsabile del trattamento economico e normativo e degli adempimenti formali (obbligo comunicazione distacco; nomina referenti in Italia; obbligo di applicazione delle condizioni di lavoro e occupazione più favorevoli).

La Circolare INL n.2/2021, infine, detta norme agli Ispettorati territoriali per l’accertamento della liceità del distacco a catena.

Gli elementi che attestino la correttezza del trattamento dei lavoratori e del rispetto degli adempimenti formali – precisa l’INL – vanno indagati, innanzitutto, nei confronti dell’agenzia di somministrazione che resta, quale datore di lavoro formalmente l’unica impresa distaccante.

Tuttavia, l’INL ritiene che analoga indagine debba essere condotta nei confronti dell’impresa utilizzatrice (o intermedia) estera.

Benché quest’ultima non sia formalmente l’impresa distaccante, è tuttavia su sua disposizione che i lavoratori, in esecuzione di un rapporto commerciale dalla stessa intrattenuto con un operatore con sede in Italia, rendono prestazioni lavorative nel nostro paese.

Pertanto, è indubbio che la verifica volta ad accertare, in particolare, l’effettiva presenza sul mercato dell’impresa utilizzatrice assume notevole rilevanza nel contrasto ad eventuali meccanismi fraudolenti che potrebbero essere, al contrario, “schermati” dalla condizione di liceità dell’agenzia di somministrazione distaccante.

La verifica avrà ad oggetto non solo gli elementi di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.lgs. 136/2016, tra cui assume peculiare rilevo l’effettività dell’attività imprenditoriale, ma anche l’analisi del rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa “intermedia” e la “destinataria” italiana.

Infatti, il “secondo anello della catena” non può consistere in una ulteriore somministrazione di lavoratori. Tale esclusione trova ragion d’essere nei principi dell’ordinamento italiano che presuppongono che l’agenzia sia e resti il datore di lavoro del soggetto somministrato.

Tale circostanza preclude all’utilizzatore la possibilità di somministrare a sua volta il medesimo lavoratore anche qualora sia in possesso della necessaria autorizzazione ministeriale.

Ne consegue che, nelle ipotesi di distacchi a catena, l’ingresso dei lavoratori in Italia per effetto di un ulteriore rapporto commerciale di somministrazione deve considerarsi illecito.

La Circolare si sofferma poi sulle modalità con cui gli Ispettorati territoriali debbono verificare la corretta applicazione ai lavoratori delle garanzie di trattamento, non soltanto retributivo, previsto dalla normativa europea per i lavoratori distaccati a seguito di somministrazione internazionale.

L’Ispettorato detta altresì norme per la verifica della correntezza delle posizioni dei diversi soggetti interessati sia nel caso dei cosiddetti “distacchi di lunga durata”, quelli riguardanti, cioè, lavoratori distaccati per oltre 12 mesi sul territorio italiano (oppure oltre 18 mesi in caso di notifica motivata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Data la complessità delle norme contenute nella Circolare, consigliamo una sua attenta lettura, ferma restando la possibilità di rivolgersi alle sedi del Sistema Assotir o direttamente alla Sede nazionale, attraverso l’apposita funzione del sitoper ogni necessario approfondimento

Fonte: ASSOTIR

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