L’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
L’ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) ha emanato il decreto n. 44 del 6 febbraio 2020, che istituisce un nuovo incentivo, denominato “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro), affidandone la gestione all’Inps in qualità di organismo intermedio.
La misura si rivolge ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2020, assumeranno soggetti disoccupati in possesso delle seguenti caratteristiche:
1. lavoratori di età̀ compresa tra i 16 anni e 24 anni;
2. lavoratori con almeno 25 anni di età̀, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
Tali lavoratori, negli ultimi sei mesi, non devono aver avuto un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro che oggi li assume.
L’assunzione deve avvenire con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o di apprendistato professionalizzante, ed opera anche in caso di part time.
Nell’ambito di applicazione rientra anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, intermittente o per prestazioni occasionali
Le Regioni interessate (in cui deve trovarsi la sede di lavoro interessata all’assunzione), sono state suddivise in:
– Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
– Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
– Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
Non rileva, invece, la residenza della persona da assumere.
L’importo dell’incentivo risulta pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile; in caso di lavoro a tempo parziale il massimale viene proporzionalmente ridotto.
La fruizione del beneficio (che, a pena di decadenza, deve avvenire entro il 28 febbraio 2022), può avvenire:
– nel quadro degli aiuti cd. “de minimis” (quindi, per quanto riguarda l’autotrasporto, osservando il tetto complessivo massimo di 100.000 € nel triennio),
– superando i limiti del “de minimis”, ma nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 7 del Provvedimento, cioè qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014.
– Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 651/2014.
L’incentivo è cumulabile con l’incentivo previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione dalla legge n. 26/2019, che premia il datore di lavoro che assume un lavoratore che sta percependo il Reddito di cittadinanza
L’incentivo è inoltre cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n.96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
L’incentivo è inoltre cumulabile, nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Ai fini dell’ammissione, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare all’INPS tramite l’apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che l’Inps definirà con un’apposita circolare.
Al termine dell’istruttoria, l’Inps comunicherà l’avvenuta prenotazione dell’incentivo al datore di lavoro il quale, a sua volta, avrà 10 giorni di tempo per effettuare l’assunzione (nel caso non l’avesse già fatto prima) e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
Fonte: ASSOTIR