DDL Semplificazioni: interscambio pallet tra gli ambiti del decreto

Il DDL Semplificazioni, tra le diverse misure, ne contiene una dedicata all’interscambio dei pallet promossa da FederlegnoArredo insieme alle principali associazioni della logistica.
L’obiettivo della norma è garantire l’effettivo interscambio dei pallet standardizzati attraverso la restituzione degli stessi al proprietario/committente o comunque attraverso la giusta valorizzazione del pallet qualora la restituzione non riesca ad avvenire.
La normativa in questione si applicherà ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell’ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Vengono escluse dall’ambito di applicazione le tipologie di pallet non interscambiabili. Da precisare anche che la norma non si applica agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale. Nel dettaglio, si prevede l’obbligo, per i soggetti che ricevono i pallet standardizzati interscambiabili, di restituzione al proprietario, al committente, o al diverso soggetto da questi indicato, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti (l’obbligo permane anche nel caso in cui ci si avvalga di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi). La restituzione deve avvenire nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.  Tale disciplina non si applica alla compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali.
Qualora fosse impossibile provvedere all’immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all’emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo che può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet. Tale valore deve essere poi moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. I soggetti coinvolti nell’interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, e altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet.
 Ora inizia l’iter parlamentare per rendere effettiva tale misura, ma si tratta di un passo importante nato da un approfondito dialogo con il Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Fonte Federlegno Arredo

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