Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.
Ecco i passaggi principali.
Accesso
ai luoghi di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai
luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test). Dal
1° maggio l’obbligo di green pass verrà eliminato.
Obbligo
di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità
Resta fino al 31 dicembre 2022 l’obbligo vaccinale con la sospensione dal
lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali
e nelle RSA.
Green
pass per attività e servizi
Il decreto rimodula l’utilizzo del green pass base e rafforzato
per attività e servizi. In particolare, dal 1 aprile cade l’obbligo
del green pass per i servizi di ristorazione all’aperto e per i mezzi
di trasporto pubblico locale o regionale.
Scuola
Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in
merito alla gestione dei casi di positività.
Scuole
dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia
In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo
classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che
abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o
molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito
negativo del test è attestato con autocertificazione.
Scuole
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di
istruzione e formazione professionale
In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività
proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i
sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni
dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno
successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o
molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito
negativo del test è attestato con autocertificazione.
L’isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado,
secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività
scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da
specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute
dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di
aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Mascherine
Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle
mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:
- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive
Dal 1 aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche. Lo stesso vale per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
E resta l’obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.
Quarantene
e isolamento
Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il
virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il
regime dell’autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo
contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al
quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).