XI PACCHETTO SANZIONI RUSSIA

A partire dal 23 giugno 2023 il Consiglio Europeo ha adottato l’XI pacchetto di misure restrittive volto a rafforzare le sanzioni attualmente in vigore nei confronti della Russia. Lo stesso si compone di:

  • Regolamento UE 2023/1214 che modifica il regolamento UE n.833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
  • Regolamento UE 2023/1215 che modifica il regolamento 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
  • Regolamento di esecuzione UE 2023/1216 che attua il regolamento 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Le maggiori novità sono:

TRASPORTO SU STRADA

Per quanto riguarda i divieti che interessano i mezzi Russi, si specifica che le imprese di trasporto su strada con rimorchio russo, anche se trainati da autocarri immatricolati in altro paese, non possono trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione (anche in transito).

 EXPORT

Allegato XXIII: La struttura è stata semplificata, raggruppando i prodotti sottoposti a restrizioni in una singola sezione. Gli articoli sono inoltre raggruppati in macrocategorie più ampie e sono aumentate le categorie di prodotto non esportabili. N.B. Per codici specifici (art 3 ter), è previsto che il divieto non si applichi all’esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

 DIVIETO DI ELUSIONE

L’aggiornamento normativo ha anche lo scopo di ostacolare eventuali tentativi di elusione delle misure restrittive imposte dall’Unione adottando la procedura della Circumvention con altri Paesi Terzi. Nello specifico l’art. 12 septies vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e le tecnologie elencati nell’allegato XXXIII, anche non originari dell’Unione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nel paese terzo individuato nell’allegato sopracitato che ad oggi non riporta tuttavia ulteriori informazioni in tal senso. Sono incluse nel divieto anche le prestazioni di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti, diritti di proprietà industriale e assistenza finanziaria.

 TRANSITO

Il regolamento 1214/2023 ha disposto inoltre il divieto di transito attraverso il territorio Russo per alcuni beni sensibili esportati dall’UE verso Paesi Terzi, che comprendono:

  • Beni e tecnologie elencati nell’Allegato VII – beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia
  • Beni e tecnologie elencati nell’Allegato XI – beni e tecnologie adatti all’uso nell’aviazione o nell’industria spaziale
  • Beni elencati nell’allegato XX – carboturbi e additivi di carburanti

 SANZIONI SOGGETTIVE

Sono arrivati a quasi 600 i nominativi elencati nell’allegato IV (elenco delle entità che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina). Tra questi anche nominativi Cinesi, Uzbeki, Arabi, Siriani, Iraniani ed Armeni.

 IMPORTAZIONI

Inasprite le importazioni su prodotti siderurgici. Se i prodotti siderurgici (allegato XVII) sono stati lavorati in un paese terzo, va dimostrato che i prodotti siderurgici utilizzati e incorporati nel prodotto finale non sono originari della Russia.

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