Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 maggio 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, recante l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79.
Il provvedimento riconosce alle imprese di autotrasporto di merci su strada un contributo straordinario di 300 milioni di euro, sotto forma di credito d’imposta, per compensare la riduzione del rimborso per effetto del taglio delle accise Possono accedere al beneficio le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto di merci su strada con veicoli euro V e superiori, indicate all’art. 24-ter, comma 2, lettera a), del d.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. Sono quindi esclusi dalla misura i veicoli di classe ambientale inferiore agli Euro V.
Si ricorda che il 30 aprile 2026, a seguito della Comunicazione Europea n. 2593/2026, la Commissione Europea ha previsto un Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente permettendo agli Stati membri di coprire fino al 70% degli extracosti sostenuti dalle imprese per l’acquisto di gasolio In virtù di questo temporary framework, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio impiegato per
la trazione dei veicoli, determinata sulla base dei litri di carburante acquistati, come risultanti dalle relative fatture, e calcolata rispetto al prezzo medio del gasolio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il mese di febbraio 2026, assunto come parametro di riferimento.
Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti saranno stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle istanze, da inoltrare tramite apposita piattaforma informatica gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il credito d’imposta concesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 e sarà cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.

